Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU n. 100 del 30 aprile 2024) la Legge di conversione 29 aprile 2024 n. 56 del DL 2 marzo 2024 n. 19.
Il Decreto reca «Ulteriori disposizioni urgenni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» andando a intervenire su diversi aspetti connessi al mercato del lavoro, soprattutto in riferimento alla regolarità dei datori di lavoro.
Il capo VIII del Decreto contenente le misure urgenti in ambito lavoro è stato oggetto in sede di conversione per la maggior parte di “aggiustamenti” concentrando gli interventi sulla riscrittura dell'articolo 27 relativo al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (Patente sicurezza).
Patente sicurezza per imprese nei cantieri
A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente per la qualificazione a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ad esclusione di coloro che effettuano attività di natura intellettuale. Per le imprese straniere operanti sul territorio è necessario un documento equivalente.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti;
- possesso del DURC in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Nell'attesa del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività previste, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Sarà il Ministero del Lavoro, con apposito decreto, ad indicare le modalità di richiesta della patente.
È prevista la revoca della patente in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti richiesti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.
La patente partirà con un saldo di 30 crediti e consentirà di operare con un minimo di 15 crediti.
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati secondo la tabella allegata al decreto.
Nel caso di accertamento ispettivo con più violazioni i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Nel caso in cui si operi, seppure in obbligo, senza la relativa patente si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non diffidabile, nonché' l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Regolarità contributiva e agevolazioni
Il rilascio di DURC e delle relative agevolazioni è subordinato al rispetto delle norme di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza, oltre che al rispetto di accordi e CCNL, contratti regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Di notevole interesse l'introduzione dell'art. 1175-bis alla L. 27 dicembre 2006, n. 296. Il nuovo articolo prevede la possibilità di accesso ai benefici contributivi anche nel caso di successiva regolarizzazione entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. Viene inoltre introdotto un nuovo limite ai recuperi in relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione. In tal caso infatti il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
Appalti e somministrazione
Nel caso di personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto deve essere riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente rappresentativo nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Viene inoltre confermata la solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore nell'assolvimento degli obblighi fiscali anche nelle ipotesi di somministrazione di manodopera, appalto e distacco.
Ricondotto nel sistema sanzionatorio penale l'esercizio non autorizzato delle attività di agenzia di somministrazione e delle attività di ricerca, selezione e supporto alla ricollocazione. Per l'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Nei casi di appalto o distacco privo dei requisiti l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60€ per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Nel caso di somministrazione con finalità elusive verso norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Tali sanzioni sono ulteriormente inasprite del 20% nel caso in cui vi sia reiterazione degli illeciti.
Ulteriori interventi
Viene confermata la “Lista di Conformità INL” a cui sono iscritte, previo consenso dei datori di lavoro, le aziende nei confronti delle quali, all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità. Tale iscrizione esclude le aziende da successive ulteriori verifiche per i 12 mesi successivi, classificandole come imprese virtuose.
Per quanto attiene le violazioni contributive, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie viene previsto il pagamento di una sanzione civile, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, mentre tale maggiorazione non è prevista se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.
Fonte: Legge 29 aprile 2024, n. 56 (GU n. 100 del 30 aprile 2024)