martedì 23/04/2024 • 06:00
Il CCII prevede la sospensione di alcuni obblighi previsti dal Codice Civile in situazioni di crisi aziendale. In particolare, degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e della causa di scioglimento. In assenza di orientamenti giurisprudenziali, lo Studio 100/2023 del Consiglio Nazionale del Notariato prova a fare chiarezza sulla normativa.
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Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza prevede, agli artt. 20, 64 e 89, la sospensione degli obblighi di riduzione nominale del capitale e di ricapitalizzazione per le società con perdite rilevanti. La ratio normativa è quella di voler consentire alle società in difficoltà finanziaria di adottare misure di ristrutturazione senza dover necessariamente ridurre il capitale sociale.
La nuova disciplina del CCII dà attuazione al principio già introdotto dal legislatore all'articolo 182 sexies della L.F., frutto dell'orientamento maggioritario secondo il quale, per una società in concordato preventivo, non vi fosse l'obbligo di procedere ad operazioni di riduzione del capitale per perdite. Medesimo principio è stato poi riproposto con altri interventi normativi, legati per lo più a esigenze di carattere temporaneo o straordinario, come ad esempio le misure adottate per le imprese coinvolte dal sisma del 2012 (DL 43/2013) o quelle emergenziali introdotte nel contesto pandemico (art. 6 DL 23/2020).
Occorre precisare che le disposizioni del CCII non prevedono la sospensione tout court delle norme del Codice Civile che disciplinano la riduzione del capitale sociale per perdite ne...
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