lunedì 22/04/2024 • 06:00
Nelle cessioni intracomunitarie, il cedente ha diritto all'esenzione IVA ove fornisca la prova documentale rappresentativa dell'effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione.
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Le cessioni intracomunitarie di beni beneficiano del regime di non imponibilità IVA previsto dall'art. 138 Direttiva IVA 2006/112/CE in forza del quale “Gli stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni”.
Da qui, la disciplina nazionale, contenuta nell'art. 41, c. 1, lett. a), D.L. 331/1993, prevede appunto che non siano imponibili ai fini IVA “le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti d'imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni [...]”. Pertanto la tassazione segue lo Stato membro di destinazione, in base al principio secondo cui il gettito fiscale debba essere trasferito tendenzialmente allo Stato membro in cui avviene il consumo finale dei beni ceduti.
Per ottenere l'esenzione IVA de...
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