martedì 16/04/2024 • 11:52
Il Consiglio dei Ministri ha approvato i Disegni di Legge di ratifica ed esecuzione di convenzioni e accordi internazionali in materia di imposte sul reddito e per la prevenzione delle evasioni fiscali, rispettivamente con Libia, Liechtenstein e Cina.
redazione Memento
Il 15 aprile 2024, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato tre disegni di legge di ratifica ed esecuzione di convenzioni e accordi internazionali in materia di imposte sul reddito e per la prevenzione delle evasioni fiscali, rispettivamente con la Libia, il Liechtenstein e la Cina.
Libia
È ratificata la convenzione fatta a Roma il 10 giugno 2009, con scambio di note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014. La Convenzione si applica ai residenti di Italia e Libia e riguarda le imposte dirette specificamente elencate e, per quanto riguarda il principio di non-discriminazione e gli aspetti di cooperazione amministrativa, le imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche e/o giuridiche.
Il testo definisce il concetto di stabile organizzazione, che legittima la potestà impositiva sui redditi dell’impresa non residente da parte dello Stato sul cui territorio vengono svolte le attività di quest’ultima. Le disposizioni sono in linea con gli attuali standard dell’OCSE, con l’eccezione del limite temporale di 3 mesi convenuto circa la durata necessaria a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione. Le regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione sono in linea con i principi OCSE, inoltre si limita l’applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. Per quanto riguarda gli utili realizzati da persone fisiche per lo svolgimento di attività di carattere indipendente, si farà riferimento sia al concetto di base fissa, sia a quello della presenza temporale dei 183 giorni, secondo le regole del modello di Convenzione fiscale elaborato dalle Nazioni Unite.
Si prevede anche una ‘source rule’ di carattere generale che fa salvo il potere impositivo dello Stato della fonte nei casi in cui non vi sia una chiara caratterizzazione del tipo di reddito.
Per quel che concerne i redditi di capitale, si definisce il principio generale della tassazione concorrente su dividendi e interessi, con aliquote del 5% e del 10% sui dividendi – la prima applicata sui dividendi intercompany nel caso di società che controllano direttamente almeno il 25% del capitale della società erogatrice – e un’aliquota del 5% sugli interessi. In merito alle royalties, è stata invece stabilita l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza.
Quanto alla cooperazione amministrativa, si stabilisce una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, nonché agli standard dell’OCSE, compreso il superamento del segreto bancario.
Liechtenstein
È ratificata la convenzione fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023. La Convenzione ha lo scopo di creare buone condizioni di concorrenzialità per le imprese italiane che intendono investire in Liechtenstein e per gli investimenti del Principato nel nostro Paese e rafforza le basi per una cooperazione fra amministrazioni fiscali, in conformità ai più recenti standard internazionali.
Cina
È ratificato l’accordo fatto a Roma il 23 marzo 2019. Il testo aggiorna l’accordo già esistente, firmato il 31 ottobre 1986, in modo da adeguare la normativa alle raccomandazioni del progetto OCSE/G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shfting), in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili.
L’accordo si applica ai residenti degli Stati contraenti e riguarda, per l'Italia, in particolare, IRPEF, IRES e IRAP. Le norme stabiliscono i criteri generali e sussidiari in base ai quali è possibile definire una persona "residente di uno Stato contraente" e i casi in cui si configura una stabile organizzazione. Inoltre, il testo:
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