venerdì 19/04/2024 • 06:00
La bozza di Decreto sulle successioni e donazioni, approvata dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile 2024, prevede alcune novità in tema di imposte ipotecarie e catastali, relativamente alle tariffe dei servizi resi dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate. Come cambiano le tariffe?
Nell'ambito di attuazione della Riforma fiscale, la bozza di Decreto sulle successioni e donazioni modifica le tasse ipotecarie, i tributi speciali e le procedure di accesso alla banca dati ipotecaria e catastale. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto in commento, un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate stabilirà le regole per l'accesso alla consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale.
Nel dettaglio, le principali modifiche, apportate dal Decreto, riguardano:
Le tariffe dei servizi ipotecari e catastali
Il Decreto sulle successioni e donazioni per l'attuazione della Riforma fiscale modifica le tariffe dei servizi in commento. In particolare, in tema di servizi ipotecari, in caso di:
In tema di servizi catastali, invece, in caso di:
Le tasse ipotecarie e i tributi speciali
Il Governo è intervenuto anche sulle tasse ipotecarie e i tributi speciali, prevedendo:
Inoltre, la gratuità per le operazioni relative ai servizi ipotecari sarà estesa anche alle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato.
I tributi speciali dovuti per i servizi resi dall'Agenzia delle Entrate saranno raggruppati in un'unica tabella e saranno previsti l'aggiornamento e la forfetizzazione degli importi dovuti.
Inoltre, come anticipato, in alcuni casi per le procedure online saranno previste ipotesi di esenzione dal pagamento delle imposte.
Sono stati sostituti, infatti, il Titolo I e il Titolo II della legge 26 settembre 1954, n. 869, sulla disciplina del versamento dei tributi speciali per i servizi resi dall'Agenzia delle Entrate, con un unico Titolo:
Tributi speciali per i servizi resi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate |
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Numero d'ordine |
Oggetto |
Importo dovuto (in euro) |
Note |
1 |
Diritto per il rilascio di certificati e attestazioni, copie ed estratti |
16,00 |
Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale, ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, l'importo del diritto è pari a 4,00 euro. Sono esenti dal tributo le attestazioni relative al possesso di partita IVA, alla situazione reddituale, alla doppia imposizione, alla iscrizione presso l'anagrafe tributaria e alla residenza fiscale |
2 |
Diritto per il rilascio di documentazione a seguito di istanze di accesso all'Anagrafe Tributaria e all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis del codice di procedura civile e degli artt. 155-quinquies e 155-sexies disp. att. del codice di procedura civile nonché negli altri casi consentiti dalla legge |
25,00 |
Il diritto non si applica in caso di accesso mediante collegamento telematico diretto alle banche dati |
È esente dal tributo speciale il rilascio della documentazione a seguito di istanze di accesso documentale, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di accesso civico, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per il quale è dovuto il solo rimborso delle spese, come definito dalla disciplina di riferimento. |
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