lunedì 15/04/2024 • 06:00
Secondo l’avvocato generale della Corte di Giustizia UE Pikamä, l’autorità di controllo privacy è obbligata a intervenire quando rileva una violazione in sede di esame di un reclamo, senza conferire il diritto di esigere l’adozione di una determinata misura.
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La vicenda trae origine dal reclamo presentato da un cliente di un istituto di credito in Germania, il quale ha chiesto al Commissario federale per la protezione dei dati e la libertà di informazione in Germania (il corrispettivo dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali in Italia) di intervenire nei confronti di detto istituto di credito (di seguito “Titolare del trattamento”) a causa di una violazione dei suoi dati personali.
In particolare, il reclamante lamentava che una dipendente della Cassa di Risparmio avesse ripetutamente consultato i suoi dati personali senza previa autorizzazione dell’interessata.
Tuttavia, il Commissario federale per la protezione dei dati e la libertà di informazione in Germania, pur riscontrando una violazione della protezione dei dati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito “GDPR”), ha concluso che non occorreva intervenire nei confronti del Titolare del trattamento, in quanto quest’ultimo aveva già adottato misure disciplinari nei confronti della dipendente in questione.
In seguito a tale rifiuto, il reclamante adiva il giudice tedesco chiedendogli di ingiungere al Commissario federale per la protezi...
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