venerdì 12/04/2024 • 06:00
Il credito per imposte pagate all'estero è ripetibile anche se non richiesto con la prima dichiarazione utile. Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con sentenza 3 aprile 2024 n. 976.
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La disciplina di riferimento
L'art. 165 TUIR stabilisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo. La normativa, poi, si occupa di indicare le modalità di calcolo della detrazione prevedendo che:
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