martedì 09/04/2024 • 06:00
La non perentorietà del termine per la comunicazione all'ENEA trova conferma anche nella finalità dell'adempimento. La comunicazione ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione del risparmio energetico (CGT I Milano 29 marzo 2024 n. 1415).
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La disciplina di riferimento
La legge n. 296/2006 (c.d. finanziaria 2007) ha previsto per i contribuenti la possibilità di detrarre dall'imposta lorda una quota delle spese documentate e relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. I successivi provvedimenti attuativi dell'agevolazione in parola (d.m. 19 febbraio 2007, art. 4) hanno indicato alcuni adempimenti a carico del contribuente che intende fruire delle agevolazioni fiscali legate all'efficientamento energetico, fra cui l'onere di trasmettere all'ENEA una comunicazione contenente i dati relativi ai lavori eseguiti entro 90 giorni dalla conclusione degli stessi.
Il caso (CGT I Milano 29 marzo 2024 n. 1415)
La controversia risolta dai giudici tributari concerneva l'impugnazione da parte di un contribuente di una cartella di pagamento con la quale gli veniva chiesto dall'Amministrazione finanziaria il versamento di somme iscritte a ruolo e scaturenti dal controllo formale della dichiarazione da egli presentata per il periodo d'imposta 2017. In particolare, l'Ufficio, considerata la tardiva comunicazione all'ENEA, aveva provveduto ad azzerare l'importo indicato dal contribuente in dichiarazione e ...
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