giovedì 04/04/2024 • 15:18
L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. a consulenza giuridica 4 aprile 2024 n. 1, ha chiarito che i ristorni ai soci di cooperative, contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.
redazione Memento
Con la risposta n. 1 del 4 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i ristorni ai soci di cooperative, contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, mantenendo la loro originaria natura concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.
I ristorni
I ristorni sono l'istituto giuridico attraverso il quale si realizza la “mutualità” rappresentando la modalità operativa con cui è attribuito il vantaggio economico al socio della cooperativa. Caratteristica peculiare del ristorno è che lo stesso è commisurato all'apporto dato dal socio all'attività mutualistica e, quindi, ai rapporti instaurati dal socio con la cooperativa di appartenenza (art. 2545 sexies c.c.). Ai fini IRES tali componenti concorrono alla determinazione della base imponibile sia se rilevati al conto economico sia se imputati come distribuzione di utili.
Rilevanza ai fini IRAP
Prima delle modifiche alla disciplina IRAP apportate dalla L. 244/2007 la deducibilità (anche) ai fini dell'IRAP era comunque garantita dalla possibilità/obbligo di apportare ai componenti negativi e positivi risultanti dal bilancio le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Dopo l'abrogazione dell'art. 11-bis D.Lgs. 446/97, si è determinato lo sganciamento del tributo regionale dall'IRES rendendo, in tal modo, le modalità di calcolo della base imponibile dell'IRAP più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio.
Il principio generale, così come ridisegnato dalla riforma IRAP, è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi. Se sussiste un'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio in capo alla società cooperativa alla ripartizione dei ristorni, la rilevanza ai fini dell'IRAP diviene conseguenza del loro transito in una delle voci rilevanti ai fini di detto tributo; ciò in quanto le indicazioni OIC prescrivono che la contropartita del relativo debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura. Diversamente, quando lo statuto e/o il regolamento delle società cooperative non prevedono un'obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci, la rilevazione nello stato patrimoniale alla stregua di una distribuzione dell'utile non consente di soddisfare, in linea di principio, il transito dei ristorni in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini del tributo regionale. In relazione a detta tipologia di ristorni, il principio secondo cui assumono rilevanza, indipendentemente dalla classificazione di bilancio, le componenti reddituali correlate a componenti che hanno concorso o che concorreranno alla formazione della base imponibile di precedenti esercizi o di esercizi futuri (il principio di correlazione IRAP), non può trovare applicazione poiché detti ristorni vengono rilevati tra le voci dello stato patrimoniale (e, quindi, non sono classificati in altre voci del conto economico).
Di conseguenza, in tali casi è necessario fare riferimento all'art. 2 c. 2 DM 8 giugno 2011 secondo cui i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.
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Elettra Bandi
- Dottore commercialista e revisore legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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