martedì 02/04/2024 • 06:00
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circ. 28 marzo 2024 n. 2829, illustra le nuove e più flessibili modalità con cui è possibile richiedere il nulla osta e il permesso di soggiorno per l'ingresso dei lavoratori altamente qualificati.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, di concerto con il Ministero dell'Interno, la Circ. congiunta 28 marzo 2024 n. 2829, in cui detta le modalità e condizioni d'ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati: sono infatti previste operazioni più rapide e criteri d'ammissione maggiormente flessibili e inclusivi.
Requisiti d'ingresso
I lavoratori stranieri per essere definiti "altamente qualificati" devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
Ambito di applicazione
La normativa relativa alla Carta blu UE si applica agli stranieri in possesso dei requisiti di cui sopra:
Restano esclusi gli stranieri:
Contenuto della domanda
Il Modulo di domanda BC deve indicare, a pena di rigetto, la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno 6 mesi, per lo svolgimento di un'attività lavorativa che richieda il possesso di uno dei seguenti requisiti:
Occorre inoltre indicare l'importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei CCNL, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda.
Al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista l'allegazione, attraverso una funzione di upload, della documentazione probatoria necessaria che, pertanto, potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione della medesima documentazione, che sarà esibita, in originale, all'atto della firma del contratto di soggiorno.
Rilascio nulla osta
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro, non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda, previo espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 22, c. 2, TUI ovvero comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa.
Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente.
Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il lavoratore straniero altamente qualificato può svolgere immediatamente attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici regionali.
La richiesta di nulla osta può essere sostituita da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o offerta di lavoro vincolante, nel caso in cui lo stesso abbia sottoscritto con il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con il quale il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza dei requisiti previsti per l'applicazione della procedura.
Permesso di soggiorno e visto
Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e della comunicazione obbligatoria ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici regionali, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più 3 mesi, negli altri casi.
Ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso, il cittadino straniero dovrà presentare apposita domanda presso la Rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di stabile residenza o di origine.
La durata del visto d'ingresso sarà pari a quella autorizzata dal nulla osta comunque non superiore a 365 giorni.
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