Il DL 29 marzo 2024 n. 39 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 interviene in maniera pesante nella tribolata disciplina del Superbonus e degli altri bonus edilizi.
In particolare, viene eliminata, per le residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente, la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni, viene esclusa l'applicazione dell'istituto della remissione in bonis per la comunicazione delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e viene sospesa, fino a concorrenza di quanto dovuto, l'utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000.
Il DL prevede, tra l'altro:
l'eliminazione, per gli interventi successivi all'entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l'esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni;
l'esclusione della remissione in bonis (entro il 15 ottobre 2024) per le comunicazioni da effettuare entro il prossimo 4 aprile delle opzioni esercitate nel 2023;
l'introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili al fine di garantire un'adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse ai bonus edilizi con correlata disciplina sanzionatoria mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall'agevolazione fiscale;
la preclusione alla fruizione dei bonus edilizi per i soggetti che hanno debiti nei confronti dell'erario fino a concorrenza di quanto dovuto in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento.
Nuova stretta sulle cessioni dei bonus edilizi
Il DL in commento elimina, per gli interventi successivi all'entrata in vigore delle nuove norme, tutti i casi per i quali risulta ancora previsto lo sconto in fattura o la cessione del credito in luogo delle detrazioni: non sarà, quindi, possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito per il Superbonus per le Onlus e le residenze sanitarie e assistenziali mentre rimane salvo il Superbonus nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, con un tetto massimo di spesa.
Per gli interventi successivi all'entrata in vigore della nuova norma, viene eliminata la possibilità di ricorrere alle due formule, neppure nei casi in cui si configurino le fattispecie per le quali risultava ancora possibile esercitare le opzioni.
Si rammenta che il DL n. 212/2023 ammetteva ancora le opzioni per il bonus barriere architettoniche, i lavori per Enti del Terzo settore e gli interventi di recupero e ricostruzione di edifici nelle zone colpite da terremoti.
Tuttavia, viene consentito l'esercizio delle citate opzioni per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119, c. 13-ter, DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso art. 119 del citato DL n. 34/2020 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119, c. 13-ter, del citato DL 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso art. 119 del citato DL n. 34/2020 e sono effettuati dai condomini;
risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119 del citato DL n. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119 del citato DL n. 34/2020;
siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119 del citato DL n. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere le opzioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto: analogamente, le opzioni si applicano alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Eliminata la possibilità di avvalersi della remissione in bonis
Al fine di acquisire, alla scadenza del 4 aprile 2024, l'ammontare del complesso delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per le spese sostenute nel 2023 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022, con il nuovo decreto si esclude l'applicazione dell'istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento della sanzione di 250 euro, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito fino al 15 ottobre 2024.
Per effetto di tale nuova disposizione, la data ultima per comunicare all'Agenzia delle Entrate le opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito relativo ai bonus edilizi per le spese sostenute nel 2023 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 è il 4 aprile 2024.
L'eliminazione della remissione in bonis non è limitata al solo 2024.
Comunicazione preventiva
Con il decreto vengono introdotte nuove misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili (gli interventi di efficientamento energetico e gli interventi antisismici).
In particolare, al fine di garantire un'adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative, viene prevista una comunicazione preventiva nel momento in cui si inizia la progettazione del lavoro.
L'omessa trasmissione delle informazioni richieste, se relativa agli interventi già avviati, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall'agevolazione fiscale.
Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni, i soggetti:
che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
L'omessa trasmissione dei dati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. Per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano la remissione in bonis.
Contribuenti che hanno un debito erariale accertato in via definitiva
Al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell'erario, il DL prevede la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell'utilizzabilità dei crediti d'imposta inerenti ai bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
In altri termini, la compensazione orizzontale dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi è preclusa in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione: l'utilizzabilità in compensazione è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.
Fonte: DL 29 marzo 2024, n. 39 (GU 29 marzo 2024 n. 75)