lunedì 25/03/2024 • 12:33
l’INPS, con Mess. 22 marzo 2024 n. 1217, fornisce indicazioni per la compilazione dei flussi UniEmens relativi all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’Assegno di Integrazione Salariale.
redazione Memento
L’INPS fornisce indicazioni per la compilazione dei flussi UniEmens relativi all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’Assegno di Integrazione Salariale.
Tali indicazioni, contenute nel Mess. 22 marzo 2024 n. 1217, integrano e modificano le istruzioni precedentemente fornite in relazione alle prestazioni dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà.
Nello specifico, l’assegno di solidarietà prevede l’esposizione del <CodiceEvento> “ASR” per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa riconosciuti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), gestiti con il sistema del ticket.
La stessa codifica è richiesta anche per l’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali, che contemplano nei propri decreti istitutivi la citata prestazione con causale “contratto di solidarietà”.
Per le prestazioni così identificate, i datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario con causale “contratto di solidarietà” e all’assegno di solidarietà devono utilizzare il codice conguaglio “L002”.
L’unificazione dei codici
La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) è intervenuta sulla normativa di riferimento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Al fine di allineare le procedure alla nuova normativa, l’Istituto comunica l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi sopra menzionati nel flusso UniEmens e i codici conguaglio per la prestazione di assegno di integrazione salariale e per l’accredito della relativa contribuzione correlata, nonché per il versamento del contributo addizionale, per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà”.
Pertanto, a decorrere dal periodo di competenza aprile 2024 il <CodiceEvento> “ASR”, il relativo codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”.
Dovrà, pertanto, essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’Assegno di Integrazione Salariale erogato dai Fondi di solidarietà e dal FIS per le altre causali.
Parimenti:
N.B. Si precisa che per quanto riguarda i flussi di variazione delle denunce UniEmens relative a periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici operativi. Fanno eccezione alle predette indicazioni il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, per i quali rimangono invariate le istruzioni operative e contabili fornite in precedenza. |
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.