lunedì 25/03/2024 • 12:06
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con approfondimento del 25 marzo 2024, analizza tutti gli aspetti del nuovo lavoro occasionale in agricoltura (c.d. LOagri) introdotto in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2023: quali sono le criticità collegate alla gestione di questo particolare rapporto di lavoro?
redazione Memento
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) all'articolo 1, commi da 343 a 354, ha disposto alcune modifiche relativamente alle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura, in un'ottica di semplificazione, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali. In particolare, per i datori di lavoro agricoli è stato sancito il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale, sostituito, solo per il biennio 2023-2024, in via sperimentale, dal Lavoro occasionale in agricoltura, LOAgri. La nuova configurazione lavorativa, dal carattere transitorio, è per espressa previsione normativa da ricondurre alla prestazione di lavoro subordinata a tempo determinato, a differenza del Contratto di prestazione occasionale che rappresenta invece un genus a sé stante.
La Fondazione studi Consulenti del Lavoro fornisce un approfondimento pratico e operativo del nuovo LOAgri, tenendo conto delle limitazioni e dei requisiti individuati dalla legge e dei chiarimenti contenuti nei documenti di prassi amministrativa.
Datori di lavoro interessati
I datori di lavoro che possono ricorrere al LOAgri devono operare nel settore economico dell'agricoltura ed essere iscritti alla gestione contributiva agricola, in qualità di datori di lavoro agricoli, con possesso del codice CIDA; in assenza di quest'ultimo, è necessario procedere all'invio della Denuncia Aziendale “DA”.
Lavoratori interessati
Tale tipologia di contratto è destinata esclusivamente alle prestazioni di lavoro e alle mansioni riconducibili alla categoria operaia, non potendo essere utilizzata per l'ambito impiegatizio. Pertanto, alla luce di quanto normalmente avviene nel settore dell'agricoltura (si pensi a OTI e OTD), il lavoratore che rende tale prestazione di lavoro può essere definito OTDO (operaio occasionale agricolo a tempo determinato).
Più in particolare, tale tipologia contrattuale può essere utilizzata esclusivamente per:
Svolgimento del rapporto di lavoro
Il LOAgri è un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale, tipiche nel settore dell'agricoltura, tra cui quelle che si svolgono in particolari periodi dell'anno in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali, ancorché riferibili ad attività connesse.
Tale prestazione di lavoro non può essere resa per una durata superiore a 45 giornate effettive annue (anno civile) per singolo lavoratore, tenuto conto che il contratto di lavoro può invece avere una durata massima di dodici mesi, ancorché a cavallo d'anno.
Con specifico riferimento all'ambito contributivo, il datore di lavoro deve:
Agevolazioni per i lavoratori
In maniera similare rispetto a quanto stabilito per il CPO (contratto di prestazione occasionale), sono previste alcune speciali agevolazioni in capo al lavoratore assunto con il LOAgri.
In particolare:
Le sanzioni
L'utilizzo del LOAgri non rispettoso dei requisiti e delle limitazioni forniti dalla legge dà luogo all'applicazione di sanzioni: nel dettaglio, è previsto che in caso di superamento del limite di 45 giornate, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato. Diversamente, in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli individuati dalla normativa, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione.
Fonte: Approfondimento Fondazione studi Consulenti del Lavoro 25 marzo 2024
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Marco Tuscano
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