giovedì 21/03/2024 • 16:37
Il 21 marzo 2024, il CNDCEC e la FNC hanno pubblicato un documento di ricerca sulle esenzioni IVA delle ONLUS nel passaggio a Enti del Terzo Settore.
redazione Memento
Con l'introduzione del Codice del Terzo Settore sono stati previsti alcuni adeguamenti normativi riguardo alle disposizioni di esenzione IVA che interessano le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), al fine di coordinarle con la prossima abrogazione del regime fiscale loro destinato.
Tali modifiche normative, secondo un'interpretazione letterale che emerge dai documenti della prassi amministrativa, vincolerebbero la fruibilità dei regimi di esenzione IVA oggi destinati alle ONLUS all'acquisizione e conservazione da parte di detti soggetti della natura di Ente del Terzo Settore (ETS) di natura non commerciale.
In linea con tale orientamento interpretativo, pertanto, detti regimi di esenzione verrebbero viceversa meno per tutte quelle ONLUS che dovessero scegliere di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come imprese sociali o altri ETS di natura commerciale.
La questione merita dunque particolare attenzione nella scelta che i soggetti oggi iscritti all'Anagrafe delle ONLUS dovranno effettuare se iscriversi (o meno) al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, in caso affermativo, con quale tipologia di ETS.
Inoltre, importanti criticità potrebbero emergere anche con riferimento alle ONLUS che sceglieranno di iscriversi come ETS di natura non commerciale. Infatti, anche tali ultimi soggetti dovranno effettuare una valutazione prospettica riguardo la propria qualificazione fiscale; poiché l'eventuale cambiamento di natura in corso d'anno comporterebbe un'errata applicazione della disciplina IVA sulle operazioni già svolte dall'ETS.
Con il documento di ricerca sulle esenzioni IVA delle ONLUS nel passaggio a Enti del Terzo Settore, i commercialisti hanno ritenuto opportuno svolgere un approfondimento della tematica in esame, sia al fine di verificare se l'orientamento manifestato dalla prassi è in linea con la ratio sottesa alla disciplina normativa di riferimento, sia per valutare l'opportunità di un ulteriore intervento legislativo atto a superare eventuali dubbi interpretativi e difficoltà operative.
Intervento che, peraltro, si porrebbe in linea con i principi e criteri direttivi enunciati, con riferimento alla disciplina del Terzo settore, dalla legge delega per la riforma fiscale.
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