martedì 12/03/2024 • 06:00
In tema di IVA, con Risp. 11 marzo 2024 n. 66, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni per accedere al rimborso in caso di imposta non dovuta (art. 30-ter DPR 633/72).
redazione Memento
Rimborso dell'IVA
La disciplina del rimborso dell'IVA, nel rispetto della neutralità dell'imposta, garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell'imposta versata indebitamente all'erario, subordinando espressamente tale possibilità all'avvenuta restituzione al cessionario/committente dell'imposta indebitamente addebitata in fattura, imposta che, se indebitamente detratta, lo stesso cessionario/committente deve aver restituito all'erario a seguito di un accertamento definitivo.
La giurisprudenza sul tema
Con riferimento alla possibilità di consentire al committente/cessionario di chiedere direttamente all'erario il rimborso dell'IVA erroneamente versata a titolo di rivalsa, recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14838 del 26 maggio 2023 ha chiarito che l'IVA corrisposta dalla società contribuente è stata indebitamente corrisposta al proprio emittente in base al rapporto civilistico di rivalsa e non può essere oggetto di richiesta di rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in base al rapporto di imposta che lega emittente ed Erario, posto che il soggetto obbligato al pagamento della imposta non coincide con il soggetto obbligato in rivalsa (Cass., Sez. V, 26 agosto 2015, n. 17173). Trattandosi di rapporti distinti che giacciono su piani diversi (il rapporto di imposta e la rivalsa), il contribuente non può, pertanto, far valere pretese che nascono dal rapporto privatistico di rivalsa al fine di far valere pretese altrui legate al rapporto di imposta, ma solo pretese che da questo rapporto derivano e che attengono all'esercizio della detrazione, le quali sono state già oggetto di definizione con adesione. Da ciò consegue la manifesta infondatezza della questione di rimessione allaCorte di Giustiziaex articolo 267 TFUE, in considerazione del fatto che dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che una normativa nazionale in forza della quale, da un lato, il prestatore che ha versato erroneamente l'IVA alle autorità tributarie è legittimato a chiederne il rimborso e, dall'altro, il destinatario dei servizi può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito contro tale prestatore, rispetta i principi di neutralità dell'IVA e di effettività (CGUE, 13 ottobre 2022, Humda, C397/21, punto 21; CGUE, 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C35/05, punto 39). Al riguardo la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 15 marzo 2007, C35/05, al punto 39 ha precisato che si deve riconoscere che, in via di principio, un sistema come quello in discussione nella causa principale, in cui, da un lato, il prestatore che ha versato erroneamente l'IVA alle autorità tributarie è legittimato a chiederne il rimborso e, dall'altro, il destinatario dei servizi può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del prestatore, rispetta i principi di neutralità ed effettività. Tale sistema, infatti, consente a detto destinatario gravato dell'imposta erroneamente fatturata di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate.
La risposta delle Entrate
Applicando i principi innanzi richiamati al caso di specie, ne deriva che la richiesta di rimborso dell'IVA non dovuta, ai sensi dell'articolo 30ter del decreto IVA, può essere presentata solo dalla società cooperativa [BETA] (soggetto obbligato al pagamento dell'imposta), entro il termine decadenziale di due anni dalla restituzione al cessionario/committente dell'imposta indebitamente applicata. L'istante (soggetto obbligato in rivalsa) ha, dunque, solo la possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta non dovuta al cedente/prestatore, ricorrendo, ove necessario, all'ordinaria giurisdizione civilistica mediante un'insinuazione anche tardiva al passivo fallimentare, non potendo ricorre ad altri istituti contemplati dalla disciplina IVA.
Fonte: Risp. AE 11 marzo 2024 n. 66
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