venerdì 08/03/2024 • 14:26
Con Ris. 8 marzo 2024 n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per le case antisismiche che fanno parte di edifici situati all’interno delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, è possibile fruire del Sismabonus acquisti, anche se all'atto di compravendita sono stati completati solo i lavori strutturali dell’edificio.
redazione Memento
Il caso
L'istante chiede chiarimenti in merito al sismabonus acquisti, spettante agli acquirenti delle unità immobiliari che fanno parte di edifici ubicati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2006 n. 3519, oggetto di demolizione e ricostruzione allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione.
Considerato che il termine di vigenza dell'agevolazione è attualmente fissato al 31 dicembre 2024, data entro la quale va effettuato il rogito, l'istante chiede se è possibile fruire della detrazione nel caso di acquisto, entro tale data, di unità immobiliari classificate in una delle categorie catastali ''provvisorie'', che fanno parte di edifici demoliti e ricostruiti, sui quali, entro la data di stipula dell'atto di compravendita, risultano ultimati gli interventi sulle parti ''strutturali'', con il conseguente miglioramento di una o di due classi di rischio sismico richiesto dalla norma.
L'istante chiede, inoltre, se sia possibile fruire dell'agevolazione nelle forme alternative alla detrazione in dichiarazione dei redditi, in presenza delle condizioni previste dall'art. 2 c. 3 lett. c) DL 11/2023.
Il chiarimento delle Entrate
Con riferimento alla possibilità di fruire della detrazione nell'ipotesi in cui alla data di acquisto dell'unità immobiliare siano stati completati gli interventi ''strutturali'' sull'edificio oggetto dell'intervento di demolizione e ricostruzione e non anche quelli di ''finitura'', in base alla norma, ai fini dell'agevolazione fiscale è necessario che:
Per l'accesso alle detrazioni di cui all'art. 16 DL 63/2013 occorre che il progettista dell'intervento strutturale asseveri la classe di rischio sismico dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato.
L'asseverazione deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti; per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.
Considerato che ai fini della detrazione di cui all'art. 16 c. 1septies DL 63/2013, è necessario che siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell'edificio e che tali attestazioni sono rilasciate all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, non rileva l'eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell'intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all'atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale ''fittizia''.
Il mancato completamento dei lavori nonché la classificazione dell'unità immobiliare nella categoria F/3 (unità in corso di costruzione) potrà assumere un rilievo, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell'agevolazione, in applicazione di normative non fiscali.
In merito alle unità immobiliari classificate in una categoria catastale ''fittizia'', si fa presente che, come chiarito con le circolari dell'Agenzia del territorio:
Per quanto riguarda, infine, la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta del sismabonus acquisti, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, ai sensi dell'art. 121 c. 1 lettere a) e b) DL 34/2020, si fa presente che l'art. 2 c. 3 lettera c) DL 11/2023, in deroga al blocco generalizzato all'esercizio delle predette opzioni prevede che anche con riferimento al sismabonus acquisti, sia possibile continuare ad esercitare le predette opzione a condizione che, alla data del 16 febbraio 2023, sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.
Fonte: Ris. AE 8 marzo 2024 n. 14
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