sabato 09/03/2024 • 06:00
Ai fini della detrazione IVA e/o della deduzione dei relativi costi, l'accertamento dell'Ufficio fondato anche su presunzioni semplici che contesti l'inesistenza oggettiva di operazioni commerciali, non può essere superato dal contribuente soltanto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale della contabilità o dei mezzi di pagamento adottati.
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In tema di accertamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto, la Corte di Cassazione - con la sentenza n. 5001 in data 26.02.2024 – sulla scia di un consolidato orientamento stratificato nel tempo – ha ribadito che qualora l'Amministrazione Finanziaria contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, la stessa ha l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione; di contro, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (in tal senso, anche Cass., Sentenza n. 28628 in data 18.10.2021).
La sentenza della Cassazione
La questione esaminata dalla Suprema Corte, in particolare, attiene al corretto riparto dell'onere della prova nonché alla individuazione degli elementi indiziari su...
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