venerdì 08/03/2024 • 06:00
È illegittima, sul piano comunitario, la disciplina delle società di comodo, laddove esclude il diritto di detrazione, di rimborso e di compensazione del credito IVA nel caso in cui le operazioni attive siano di importo inferiore a una predeterminata soglia.
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Con la sentenza relativa alla causa C-341/22 del 7 marzo 2024, la Corte di Giustizia UE ha valutato la compatibilità, sul piano comunitario, delle limitazioni al diritto di detrazione e di rimborso dell'IVA previste dall'art. 30, L. 724/94, per le società di comodo, confermando, soltanto in parte, le conclusioni presentate dall'Avvocato generale il 28 settembre 2023.
Soggettività passiva IVA
Il primo aspetto esaminato dalla Corte è relativo alla soggettività passiva IVA delle società di comodo.
Ad avviso dei Giudici comunitari, l'art. 9, par. 1, Direttiva 2006/112/CE, non esclude la soggettività passiva IVA in capo al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettua operazioni rilevanti ai fini IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia prevista dall'art. 30, L. 724/94, che corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui dispone.
Si tratta di una conclusione coerente con il dato normativo, in quanto la soggettività passiva è collegata all'esercizio di un'attività economica, definita dallo stesso art. 9, par. 1, Direttiva 2006/112/CE con un taglio oggettivo, ossia in sé considerata, indipendentemente dai ...
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