martedì 05/03/2024 • 06:00
L’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento sul divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro. Tale divieto non opera nel caso in cui il ruolo sia stato incluso nell’istanza di Rottamazione-quater e il relativo pagamento sia regolarmente in corso e non siano intervenute decadenze (Risp. AE 28 febbraio 2024 n. 54).
Il divieto di compensazione
Il divieto di compensazione “orizzontale”, ovverosia fra debiti e crediti relativi a imposte diverse, è codificato nell'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010 il quale dispone che «a decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento ...». La norma è pacifica nel vincolare l'autocompensazione al preventivo versamento degli importi oltresoglia iscritti a ruolo e il cui termine per il pagamento risulti scaduto. Pertanto, a titolo esemplificativo, la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
La sospensione del ruolo e la rateazione
La prassi ministeriale (fra le altre, circolare n. 13/E dell'11 febbraio 2011) aveva già in passato chiarito che il divieto di compensazione non opera in presenza di ruoli per i quali fosse in atto la concessione di una sospensione.
Parallelamente, la preclusione non opera in presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione. Tuttavia, con riferimento a quest'ultimo istituto, la citata prassi ha distinto due ipotesi:
La rottamazione quater
La legge di bilancio 2023 ha previsto l'istituto della c.d. “rottamazione quater” concedendo ai contribuenti la possibilità di estinguere i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli. La presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata dei ruoli ha impedito all'agente della riscossione sia di dare avvio a nuove azioni esecutive/cautelari, sia di qualificare il contribuente come inadempiente.
Pertanto, analogamente a quanto già precisato dalla prassi ministeriale con riferimento alla sospensione dei ruoli e alla rateazione, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito, in risposta ad una recente istanza di interpello, che i ruoli inclusi nella dichiarazione di adesione alla “rottamazione-quater” «non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all'autocompensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa».
La conversione del “Milleproroghe”
Il chiarimento dato dall'Agenzia delle Entrate può tornare utile a coloro che risultavano decaduti dalla rottamazione-quater in seguito al mancato pagamento delle prime due rate, stante la riapertura dei termini disposta dal decreto-legge n. 215/2023 (cd “Milleproroghe”), convertito nella legge n. 18/2024 (pubblicata nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2024), in cui si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate che erano da corrispondere nel 2023 (31 ottobre e 30 novembre 2023, poi slittati al 18 dicembre 2023) e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non fa decadere dalla definizione se entro il 15 marzo 2024 (termine che slitterebbe al 20 marzo 2024 considerando i 5 giorni di tolleranza) il debitore effettua l'intero pagamento delle rate mancanti.
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Vedi anche
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 28 febbraio 2024 n. 54, ha chiarito che i ruoli oggetto della Rottamazione-quater
a cura di
redazione Memento
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