Tra le novità in parola, l'art. 30 del Decreto contiene modifiche all'apparato sanzionatorio in materia contributiva disciplinato dalla L. 23 dicembre 2000 n. 388 a decorrere dal 1° settembre 2024.
Il Decreto prevede, peraltro, che siano fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente.
Omissione contributiva
La prima modifica prevista dal Decreto riguarda i casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie regolati dall'art. 116, c. 8, lett. a), L. 388/2000 (c.d. omissione contributiva).
In tali casi, la sanzione civile attualmente prevista è, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
Tale sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Raggiunto il tetto massimo sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. 602/73.
La novità introdotta dal Decreto consiste nell'inapplicabilità della sanzione ove il pagamento dei contributi o premi venga effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione.
Evasione contributiva
La seconda modifica riguarda invece i casi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, disciplinati dall'art. 116, c. 8, lett. b), L. 388/2000.
La sanzione civile attualmente applicabile varia, in ragione d'anno, dal 30% fino a un massimo del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Anche in questo caso, raggiunto il tetto massimo sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all' art. 30, D.P.R. 602/73.
Il contribuente può attualmente evitare di incorrere nella rilevante sanzione indicata ove proceda spontaneamente alla denuncia della situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi a condizione che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa.
In tale ipotesi, in luogo della sanzione pari al 30%, la sanzione civile, sempre in ragione d'anno, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
La novità introdotta dal Decreto PNRR riguarda i tempi entro cui il contribuente che procede alla denuncia spontaneamente entro 12 mesi può procedere al versamento.
All'ipotesi di pagamento entro 30 giorni, che rimane, ne viene aggiunta un'altra.
Per evitare la sanzione per la condotta di evasione, infatti, il versamento potrà avvenire in unica soluzione anche entro 90 giorni dalla denuncia con applicazione tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti; inoltre, sarà possibile procedere al pagamento in forma rateale.
In tal caso, l'applicazione della misura ridotta della sanzione civile è subordinata al versamento della prima rata.
Per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applicherà la sanzione civile nella misura del 30% fino a un massimo del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.
Sanzioni a seguito di verifiche
Viene introdotta una nuova fattispecie sanzionatoria per i casi di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive.
In particolare, viene aggiunta la lett. b-bis) all'art. 116, c. 8, che prevede, nell'ipotesi indicata, il versamento della sanzione civile nella misura del 50% di quella prevista per i casi di omissione (lett. a) o evasione (lett. b) già esaminati, a condizione che il pagamento dei contributi e premi sia effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Anche in questo caso è ammesso il pagamento in forma rateale con accesso alla riduzione della sanzione col versamento della prima rata e per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura ordinariamente applicabile per i casi, rispettivamente, di omissione o evasione.
Contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi
Modifiche sono previste anche per il c. 10 del citato art. 116.
Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, ove il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori, sono dovuti esclusivamente gli interessi legali di cui all'art. 1284, c.c.
Attualmente si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Riduzione delle sanzioni
Ulteriori modifiche, infine, sono state apportate al successivo c. 15 dell'art. 116 che si occupa delle prerogative assegnate ai consigli di amministrazione degli Enti impositori che, dopo le modifiche, sono possibili sulla base di apposite direttive emanate esclusivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Va ricordato, a tal proposito, che fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione in parola fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al c. 8 fino alla misura degli interessi legali nei casi tipizzati dalla norma.
Tale disposizione, a differenza di quelle precedenti, ha effetto immediato non essendo prevista, come nelle altre fattispecie modificate, una decorrenza differita al 1° settembre 2024.
Fonte: DL 2 marzo 2024 n. 19 (GU 2 marzo 2024 n. 52)