L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28 febbraio 2024 n. 68665, ha approvato le linee guida per la remunerazione ricevuta per l'attività svolta nel territorio dello Stato dal soggetto residente, o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, delle disposizioni previste dall'art. 110, comma 7, DPR 917/86.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del provvedimento del 28 febbraio 2024 n. 68665, approvato dall'Agenzia delle Entrate il 28 febbraio 2024, valgono le seguenti definizioni:
- per “Controllate” si intendono le società controllate dal Veicolo, direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, residenti o localizzate in uno Stato o territorio compreso nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 4 lettera c), D.Lgs. 239/96;
- per “Decreto” si intende il decreto 14 maggio 2018 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, rubricato “Linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, in materia di prezzi di trasferimento”;
- per “Decreto IME” si intende il decreto 22 febbraio 2024 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante le disposizioni di attuazione della disciplina prevista dall'articolo 162, commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del TUIR, in materia di Investment Management Exemption;
- per “Metodo del confronto di prezzo” si intende il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento descritto dalle Linee guida OCSE e declinato all'articolo 4 del Decreto;
- per “Metodo transazionale di ripartizione degli utili” si intende il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento descritto dalle Linee guida OCSE e declinato all'articolo 4 del Decreto;
- per “Veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato” o “Veicoli” si intendono i soggetti indicati all'articolo 2 del Decreto IME.
Il comma 255 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023) ha modificato l'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con ilTUIR, introducendo una presunzione legale che consente, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo d'investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto che svolge, in suo nome o per suo conto, l'attività di gestione degli investimenti.
na delle condizioni previste dal legislatore è che il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione idonea.
In tale contesto, il comma 7-quater, lettera d), dell'articolo 162 del TUIR, assegna all'Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento, le linee guida per l'applicazione a tale remunerazione dell'articolo 110, comma 7, del TUIR. Il presente provvedimento, dopo aver richiamato i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento e i relativi criteri di applicabilità descritti nelle Linee guida OCSE e nel decreto 14 maggio 2018 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, individua, prevedendo deroghe e disposizioni di chiusura, i metodi più appropriati, distinguendo per tipologia di servizi, per l'applicazione del principio di libera concorrenza.