venerdì 01/03/2024 • 06:00
Le cessioni intracomunitarie non beneficiano dell'esenzione IVA se il cedente non è in grado di dimostrare che il cessionario è un soggetto passivo nello Stato UE di destinazione dei beni e se, tenuto conto delle informazioni fornite dal cedente, le Autorità fiscali dello Stato UE di origine dei beni non sono in possesso dei dati necessari per verificare la soggettività passiva del cessionario.
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Con la sentenza relativa alla causa C-676/22 del 29 febbraio 2024, la Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta sulla prova della soggettività passiva del cessionario ai fini dell'applicazione dell'esenzione IVA prevista dall'art. 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE per le cessioni intracomunitarie di beni.
In particolare, la questione esaminata verte sulle modalità di prova che possono essere richieste al cedente per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'esenzione dall'IVA della cessione di beni a destinazione di altro Stato UE e, più nello specifico, la condizione relativa allo status di soggetto passivo del cessionario.
Descrizione del caso
La controversia ha visto coinvolta una società ceca ed è sorta a seguito del rifiuto, da parte dell'Amministrazione tributaria, di esentare dall'IVA alcune cessioni di beni, asseritamente intracomunitarie, a destinazione della Polonia, per il motivo che la società non aveva dimostrato che fossero soddisfatte le condizioni per qualificare tali cessioni come intracomunitarie.
Ad avviso del giudice del rinvio, i beni non sono stati ceduti ai destinatari indicati in fattura, bensì ad altri desti...
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