martedì 27/02/2024 • 13:02
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 27 febbraio 2024 n. 53, ha chiarito gli oneri di documentazione ai fini della disapplicazione della disciplina sulle società non operative.
redazione Memento
Con la risposta n. 53 del 27 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la semplice circostanza che il valore di mercato dell'immobile posseduto dalla società sia inferiore al suo costo fiscalmente riconosciuto non può di per sè fondare la richiesta di disapplicazione della disciplina sulle società non operative. È, infatti, sempre necessario evidenziare come il minor valore di mercato dell'immobile avrebbe influito o influisca in concreto sull'inattendibilità o non congruità dei ricavi minimi presunti o del reddito minimo presunto.
Si giunge alla stessa conclusione per le congiunture economiche sfavorevoli; non è sufficiente citarle ai fini della disapplicazione della disciplina, in quanto occorre produrre la relativa documentazione, le connotazioni (cronologiche, territoriali e dimensionali) e i riflessi in concreto.
Si ricorda che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operative se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore ai ricavi minimi presunti (il c.d. test di operatività). Le società non operative sono tenute a dichiarare un reddito minimo presunto, quantificato applicando ai valori di determinati beni posseduti nell'esercizio, le percentuali forfetarie previste (art. 30. L. 724/94).
A fronte del mancato superamento del test di non operatività, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria circa l'esistenza di situazioni di carattere straordinario, specifiche e indipendenti dalla sua volontà che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi minimi e di reddito minimo presunti (art. 30 c. 4 bis L. 724/94).
Nel caso di specie, la società, che non ha superato il test di operatività, non ha prodotto l'adeguata documentazione, ma si è limitata a evidenziare la differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile; essa ha, inoltre, solamente citato alcuni eventi come la pandemia Covid-19, la crisi del settore immobiliare, l'aumento dell'inflazione, la limitata disponibilità di materie prime sul mercato e la guerra in Ucraina, senza documentarne i riflessi in concreto. Per questi motivi, l'AE non ritiene disapplicabile la disciplina sulle società non operative.
dcast sul tuo smartphone. |
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.