martedì 27/02/2024 • 11:30
Con DM 29 gennaio 2024 n. 8, il Ministero del Lavoro disciplina, a decorrere dall’anno 2024, i criteri e le modalità per la determinazione dell’entità dei contributi erogati agli Enti privati gestori di attività formative.
redazione Memento
Il Ministero del Lavoro disciplina, con DM 29 gennaio 2024 n. 8, i criteri e le modalità per la determinazione dell’entità dei contributi erogati agli enti privati gestori di attività formative, a decorrere dall’anno 2024.
Termini e modalità di presentazione delle richieste
Per l’anno 2024 le istanze di contributo andranno presentate entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ovvero entro il 28 marzo.
L’istanza di contributo deve rispondere, alla data di presentazione, ai seguenti requisiti:
N.B. I requisiti di cui ai numeri 1), 2), 4) e 6) entrano in vigore a decorrere dall’annualità 2025. Il criterio di cui al numero 5), limitatamente all’annualità 2024, è sostituito dal corrispondente criterio previgente. |
Ammissibilità dell’istanza
Ai fini dell’ammissibilità, l’istanza di contributo deve prevedere una quota pari ad almeno il 20% e non superiore al 70% del piano finanziario riservata al finanziamento di azioni di sistema finalizzate a favorire la promozione, l’innovazione, l’ampliamento, l’aggiornamento, la personalizzazione e la transizione all’apprendimento duale dell’offerta di formazione professionale o l’aggiornamento tecnologico delle dotazioni tecniche e strumentali degli enti gestori di attività formative.
Limiti temporali dei costi ammissibili
Il limite temporale dei costi ammissibili coincide con l’anno solare di ciascuna annualità di finanziamento.
Modalità di erogazione
L’erogazione dell’acconto, pari all’80% del contributo, è subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria, del piano finanziario rimodulato sulla base del contributo assegnato, comprensivo della relazione analitica a preventivo delle attività, nonché alla verifica di regolarità contributiva sulla base del DURC e alle ulteriori verifiche richieste dalla legge.
L’erogazione del saldo, nel limite del 20% del contributo assegnato, è subordinata alla trasmissione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario dell’annualità per la quale è stata presentata istanza e relativi atti di approvazione e relazione del Collegio dei Revisori, del rendiconto finale dei costi sostenuti, comprensivo della relazione analitica a consuntivo delle attività, nonché all’esito delle verifiche amministrativo contabili svolte dai competenti servizi territoriali dell’INL e delle verifiche di regolarità.
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