venerdì 23/02/2024 • 15:13
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 22 febbraio 2024 n. 49, ha chiarito che il regime di detassazione non si applica alle sopravvenienze attive derivanti dalla modifica di un accordo di ristrutturazione dei debiti non sottoposto a un rinnovato giudizio di omologazione.
redazione Memento
Con la risposta n. 49 del 22 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di detassazione (di cui all'art. 88 c. 4 ter DPR 917/86) non si applica alle sopravvenienze attive derivanti dalla modifica di un accordo di ristrutturazione dei debiti non sottoposto a un rinnovato giudizio di omologazione.
Si ricorda che è consentito all'imprenditore in stato di crisi di domandare, depositando la documentazione di cui all'art. 161 RD 267/42, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto di determinati termini temporali (art. 182 bis RD 267/42). Detto accordo deve essere pubblicato nel registro delle imprese (acquisendo efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione) ed entro 30 giorni dalla sua pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Decise le opposizioni, il Tribunale competente procede alla sua omologazione, in camera di consiglio con decreto motivato.
Se, dopo l'omologazione, si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o PEC. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale.
Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che le maggiori sopravvenienze attive realizzate a seguito della revisione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e per il quale il relativo giudizio di omologa non è stato rinnovato, non siano riconducibili alla previsione di cui all'art. 88 c. 4 DPR 917/86 e, di conseguenza, concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRES ai sensi dell'art. 88 DPR 917/86.
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Gli Autori passano in rassegna i diversi modelli di accordi di ristrutturazione dei debiti indicati nella Sezione II del Capo I del Titolo IV, evidenziandone le rispettive analogie e differenze.
Paola Barisone
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