venerdì 23/02/2024 • 13:52
L’INPS, con Mess. 23 febbraio 2024 n. 803, torna a occuparsi di malattia dei marittimi, precisando quali siano le voci retributive da considerare per il calcolo della relativa indennità per gli eventi occorsi fino al 31 dicembre 2023.
redazione Memento
L'INPS, con Mess. 23 febbraio 2024 n. 803, torna ad occuparsi di malattia dei marittimi (dopo le recenti modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2024), precisando quali siano le voci retributive da considerare per il calcolo della relativa indennità per gli eventi occorsi fino al 31 dicembre 2023.
L'evoluzione nella gestione delle richieste di malattia
Come indicato nella Circolare INPS 23 dicembre 2013 n. 179, all'atto dell'acquisizione in gestione diretta delle prestazioni di malattia, sono stati transitoriamente integrati nei flussi INPS gli applicativi già in uso dalla gestione Inail ex Ipsema.
Trattandosi di applicativi non in linea con gli standard informatici INPS, è stato avviato un sistematico processo di reingegnerizzazione, con progressivo rilascio e conseguente dismissione dei gestionali precedentemente in uso.
Nell'ambito del processo di reingegnerizzazione, con la Circolare n. 70 del 17 maggio 2018 è stato comunicato il rilascio in produzione di apposito servizio web per la trasmissione di un flusso strutturato dedicato all'acquisizione dei dati retributivi da parte dei datori di lavoro, responsabili della conformità dei dati trasmessi rispetto alle istruzioni fornite sulla retribuzione di riferimento per gli specifici eventi indennizzabili.
Più di recente, è stato precisato alle Strutture INPS che, per l'inclusione di specifiche componenti retributive utili alla misura delle indennità di malattia, è necessaria una espressa previsione di legge o della contrattazione collettiva.
Come calcolare l'indennità di malattia
Per gli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023, l'INPS conferma che costituiscono base di calcolo le componenti retributive (art. 10 RDL 1918/37) - nella formulazione previgente alla riforma recata dalla legge di Bilancio 2024 - nonché quelle aventi fondamento nella contrattazione collettiva. Ciò significa che ai fini del calcolo della prestazione devono essere considerate anche le voci retributive riconducibili, oltre che alla contrattazione collettiva nazionale di settore, alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”, sempreché si tratti di componenti retributive regolarmente assoggettate a contribuzione obbligatoria.
Infine, occorre tenere presente che eventuali componenti retributive imponibili liquidate in unica soluzione in occasione dell'evento dello sbarco e, quindi, interamente denunciate sul flusso Uniemens della mensilità in cui avviene lo sbarco, devono essere opportunamente riparametrate sulla base di un numero di mensilità pari a quelle interessate dal rapporto di lavoro per il quale viene liquidata la voce retributiva anche mediante acquisizione delle buste paga ove utili a eventuali supplementi istruttori.
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