lunedì 26/02/2024 • 06:00
La CGT II della Calabria ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale ritenendo che la norma agevolativa, introdotta dalla Legge di bilancio 2023, crei disparità di trattamento, mettendo sullo stesso piano chi ha pagato solo la prima rata e chi ha versato l'intero, oltre a prevedere una procedura di estinzione del processo e della materia del contendere rimessa esclusivamente a iniziative del contribuente.
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La legge di bilancio 2023 (art. 1, legge n. 197/2022, commi da 186 a 205) ha previsto la facoltà per i contribuenti di definire in via agevolata le liti pendenti ovvero quelle per le quali il ricorso in primo grado fosse stato notificato entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si fosse concluso con una pronuncia definitiva. Il contribuente che intendeva aderire, doveva inviare entro il 30 settembre 2023 un'apposita domanda all'Agenzia delle Entrate. Il pagamento in misura agevolata poteva avvenire in un'unica soluzione o in misura rateale ed il quantum dovuto doveva essere rapportato al valore della controversia.
Gli effetti sui processi pendenti
I contribuenti potevano manifestare al giudice dinanzi al quale pendeva la lite la volontà di aderire alla definizione agevolata tramite il deposito di un'istanza di sospensione del processo. In tal caso, il giudice era tenuto a sospendere il processo fino al 10 ottobre 2023, data entro la quale il contribuente, che aveva optato per l'adesione alla definizione agevolata, doveva depositare copia della domanda e del pagamento della prima o unica rata in relazione agli importi
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