lunedì 12/02/2024 • 06:00
L'intimazione di pagamento è considerata illegittima nel caso in cui il credito sottostante sia già prescritto. Pertanto, la validità (eventuale) della notifica dell'atto asseritamente interruttivo, come l'intimazione di pagamento, non può in alcun modo comportare la reviviscenza di un credito già prescritto.
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La sentenza n. 22 del 16 gennaio 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Firenze consente di riprendere e approfondire i concetti di decadenza e di prescrizione nell'ambito del perimetro tributario.
Prima di analizzare il contenuto dell'arresto in parola, gioverà ricordare che l'esercizio della potestà impositiva (avvisi di accertamento esecutivi, atti di recupero, cartelle esattoriali) e l'azione di riscossione coattiva (pignoramenti, intimazioni ad adempiere) non sono temporalmente indeterminati, posto che soggiacciono ai limiti imposti dalla decadenza e dalla prescrizione.
In particolare, la decadenza (art. 2964 c.c.) è prevista per gli atti che devono essere notificati, mentre la prescrizione (artt. 2934 seg. c.c.) è stabilita per l'attuazione del procedimento di riscossione.
La prescrizione, banalizzando, è la “punizione” legata all'inerzia del titolare che fa ritenere abbandonato il diritto già rappresentato (rectius notificato) al debitore nei termini perentori assegnati dalla legge (decadenziali, appunto). In altre parole, i termini prescrizionali dei tributi iniziano a decorrere solo dopo l'avvenuta notifica del provvedimento impositivo entro i termini deca...
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