venerdì 09/02/2024 • 06:00
È vietato negare l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta all'alloggio fornito da alberghi e strutture simili in assenza del certificato di classificazione, a meno che l'alloggio in una struttura classificata costituisca un aspetto concreto e specifico della stessa categoria di prestazioni e la differenza di aliquota rispetti il principio di neutralità fiscale.
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Con la sentenza resa nella causa C-733/22 dell'8 febbraio 2024, la Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta sul potere discrezionale a disposizione degli Stati membri per determinare le condizioni di applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle prestazioni di alloggio nelle strutture ricettive.
Origine della controversia
Ad una società di diritto bulgaro è stato accertato che, nel periodo 2016-2020, aveva preso in locazione un complesso turistico di appartamenti di proprietà di privati.
In base ai contratti di gestione dei beni immobili facenti parte di tale complesso, i proprietari hanno accettato che la società gestisca, conservi e conceda in locazione a loro nome detti beni a terzi.
Pertanto, durante il suddetto periodo, la società ha esercitato un'attività ricettiva, applicando l'IVA con l'aliquota ridotta del 9%.
Stante l'assenza, dall'8 marzo 2019, del certificato di classificazione della struttura ricettiva richiesto dalla normativa IVA ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, le Autorità fiscali bulgare hanno preteso la maggiore imposta dovuta dalla società sulle prestazioni di natura ricettiva dalla medesima rese, calcolata in base all'aliquota ordinari...
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