mercoledì 07/02/2024 • 06:00
Le sentenze del Tribunale di Milano e di Trieste hanno ribadito che la somministrazione è legittima solo a fronte di esigenze temporanee dell’utilizzatore, anche se i dipendenti sono assunti a tempo indeterminato dall’agenzia. Il principio di temporaneità viene così esteso anche a istituti che, a ben vedere, hanno ben poco a che fare con la precarietà del lavoro.
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Talvolta si fa confusione tra staff leasing e assunzione di dipendenti a tempo indeterminato da parte delle agenzie di somministrazione.
Nell'ottica assunta dalla c.d. legge Biagi (che lo ha introdotto nel nostro ordinamento nel 2003), lo staff leasing doveva servire per accompagnare le grandi trasformazioni in atto nei processi di produzione ed organizzazione del lavoro (le prime grandi esternalizzazioni dell'epoca costituivano evidentemente solo un'anticipazione di quello che sarebbe accaduto sul mercato del lavoro da lì a pochi anni) e mirava a valorizzare appieno il ruolo delle agenzie di somministrazione come vero e proprio datore di lavoro (ed in quanto tale obbligato ad assicurare un costante aggiornamento delle competenze professionali della manodopera), piuttosto che come mero fornitore di manodopera destinata a soddisfare le esigenze mutevoli e contingenti del mercato.
Lo staff leasing
È bene però precisare che l'espressione “staff leasing” è tipica esclusivamente dei rapporti “commerciali” tra agenzia e utilizzatore: esso sta infatti ad indicare una particolare forma di somministrazione di lavoro, in ragione della natura a tempo indeterminato del contratto concluso tra ...
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