martedì 06/02/2024 • 12:02
Nella GU 5 febbraio 2024 n. 29 è stato pubblicato il DM 13 dicembre 2023 n. 227, di adozione del Regolamento di modifica al Decreto 10 maggio 2005 n. 121, concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
redazione Memento
Nella GU 5 febbraio 2024 n. 29 è stato pubblicato il DM 13 dicembre 2023 n. 227, di adozione del Regolamento di modifica al DM 10 maggio 2005 n. 121, concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Il nuovo Decreto entra in vigore il 20 febbraio 2024. Di seguito si sintetizzano le modifiche più rilevanti. Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe L'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT:
Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti:
Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto Il capitano del diporto può imbarcare:
Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto;
b) aver completato un periodo di navigazione, risultante dal libretto di navigazione, della durata di 12 mesi in qualità almeno di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo a bordo di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
c) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato e radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW - uso della leadership - per comandanti e primi ufficiali, a livello direttivo, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) dopo il completamento del periodo di navigazione di cui alla lettera b), aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni di comandante e di primo ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo, secondo il programma e le modalità di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Se l'interessato non è in possesso dell'attestato del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo o del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di capitano del diporto è rilasciato con l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.
Fonte: DM 13 dicembre 2023 n. 227 (GU 5 febbraio 2024 n. 29)
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