lunedì 05/02/2024 • 11:13
L’INAIL, con Istruzione operativa 2 febbraio 2024 n. 1181, rende noto che i soggetti che hanno chiesto la sospensione del versamento dei premi assicurativi a seguito degli eventi sismici dell’Italia centrale del 2016/2017, possono presentare domanda per la riduzione del 60% dei premi stessi.
redazione Memento
L'INAIL, con Istruzione operativa 2 febbraio 2024 n. 1181, comunica che è possibile, per i soggetti che hanno presentato alla Sede INAIL competente apposita domanda di sospensione dei premi post Sisma che ha colpito l'Italia centrale nel periodo 2016/2017, presentare domanda di ammissione alla riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi (art. 8, c. 2 e 2 bis DL 123/2019 conv. in L. 156/2019) aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017, utilizzando l'apposito servizio online “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile sul sito INAIL.
I soggetti interessati possono richiedere di essere ammessi all'agevolazione in regime di aiuti "de minimis" per la parte eccedente il massimale di € 300.000 di aiuti fruiti nell'anno in corso e nei due esercizi precedenti.
Sono esclusi dall'ammissione all'agevolazione in parola i datori di lavoro non residenti nelle zone interessate dal sisma assistiti da professionisti operanti alla data del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 nei Comuni interessati dal sisma.
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