lunedì 05/02/2024 • 06:00
Rientrano nel periodo di comporto i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di assenza per malattia del lavoratore. Al contrario, i giorni di ferie goduti tra un periodo di assenza per malattia ed uno successivo interrompono il comporto.
Ascolta la news 5:03
Il Sig. Tizio è dipendente della società datrice di lavoro dal 30 giugno 2000 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Commercio - Confcommercio. Nel corso dell'ultimo anno solare, dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024, il dipendente è stato assente dal lavoro in ragione di prolungati eventi di malattia, intervallati da un periodo di ferie maturate negli anni precedenti e non ancora fruite.
In particolare, il Sig. Tizio è stato assente:
Nell'anno solare di riferimento il Sig. Tizio è, quindi, stato assente dal lavoro per un totale di 188 giorni.
Sulla base di tali dati, la società datrice di lavoro ritiene superato il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in costanza di malattia pari a 180 giorni nell'arco di un anno solare (art. 186 CCNL Commercio – Confcommercio) e intende esercitare la facoltà di recesso dal rapporto di lavoro ...
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Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo c.d. periodo di comporto la cui durata è stabilita dalla legge, dalla contrattazione collettiva e in mancanza dagli usi,..
Francesca Zucconi
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