lunedì 29/01/2024 • 18:00
L’INPS, con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024, indica importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO e di disoccupazione agricola in vigore dal 1° gennaio 2024.
redazione Memento
L’INPS indica, con la circolare del 29 gennaio 2024 n. 25, le misure massime, in vigore dal 1° gennaio 2024 di una serie di trattamenti e indennità, in particolare:
Trattamenti di integrazione CIGO, CIGS, CISOA), straordinaria (CIGS) e FIS
L’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale (art. 3, c. 5-bis, D.Lgs. 148/2015), in vigore dal 1° gennaio 2024, indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 legge 41/86, che è pari al 5,84%.
Trattamenti di integrazione salariale |
|
---|---|
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
1.392,89 |
1.311,56 |
Tale importo deve essere incrementato del 20% per i trattamenti concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali:
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo (intemperie stagionali) |
|
---|---|
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
1.671,48 |
1.573,86 |
I predetti importi non si applicano ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo.
Fondo Credito
Assegno di integrazione salariale
Massimali assegno di integrazione salariale |
|
---|---|
Retribuzione mensile lorda (euro) |
Massimale (euro) |
Inferiore a 2.535,95 |
1.377,31 |
Compresa tra 2.535,95 – 4.008,71 |
1.587,52 |
Superiore a 4.008,71 |
2.005,56 |
Assegno emergenziale
Massimali assegno emergenziale |
||
---|---|---|
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 48.564,78 |
2.836,78 |
2.671,11 |
Compresa tra 48.564,78– 63.900,07 |
3.195,61 |
|
Superiore a 63.900,07 |
4.472,65 |
Fondo Credito Cooperativo
Assegno emergenziale
Massimali assegno emergenziale |
||
---|---|---|
Fascia retributiva (euro) |
Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 45.910,43 |
2.720,80 |
2.561,91 |
Compresa tra 45.910,43 e 64.032,97 |
3.659,53 |
|
Superiore a 64.032,97 |
4.256,38 |
Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali
Assegno di integrazione salariale
Massimali assegno di integrazione salariale |
|
---|---|
Retribuzione mensile lorda (euro) |
Massimale (euro) |
Inferiore a 2.535,95 |
1.377,31 |
Compresa tra 2.535,95 – 4.008,71 |
1.587,52 |
Superiore a 4.008,71 |
2.005,56 |
NASPI, DISCOLL e ALAS
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI, DISCOLL e ALAS è pari a 1.425,21 euro per il 2024.
L’importo massimo mensile delle indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro.
Disoccupazione agricola
Per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola trova applicazione l’importo massimo stabilito per il 2023, pari a 1321,53 euro.
ISCRO
Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della ISCRO nell’anno 2024 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.000,00 euro. Pertanto, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2024 non può essere di importo inferiore a 250,00 euro e non può superare l’importo di 800,00 euro.
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2024, a 691,89 euro.
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