venerdì 26/01/2024 • 14:55
L’INPS, con Circ. 26 gennaio 2024 n. 22, fornisce alcune precisazioni relative all’equiparazione al lavoro dei periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico per le alluvioni del 2023, ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante ai lavoratori colpiti dagli eventi atmosferici.
redazione Memento
Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, che hanno colpito numerosi territori dell'Emilia-Romagna, è prevista l'erogazione di un ammortizzatore sociale unico, con relativa contribuzione figurativa, nei confronti delle categorie di lavoratori subordinati del settore privato, compresi i lavoratori dipendenti del settore agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro a seguito degli eventi estremi (art. 7 DL 61/2023 conv. in L. 100/2023).
Con particolare riferimento ai lavoratori subordinati del settore agricolo, l'indennità è riconosciuta ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023:
Con esclusivo riferimento ai lavoratori subordinati del settore agricolo, è prevista l'equiparazione al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, dei periodi di godimento dell'indennità.
Pertanto l'INPS, con Circ. 26 gennaio 2024 n. 22, fornisce alcune istruzioni operative per il calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola per il 2023 per un lavoratore che abbia beneficiato anche dell'ammortizzatore sociale unico.
Beneficiari dell'ammortizzatore sociale unico
Destinatari dell'ammortizzatore sociale unico sono tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, tra i quali vi rientrano anche i lavoratori dipendenti del settore agricolo, che per effetto degli eventi alluvionali non hanno potuto prestare attività lavorativa.
Potrebbe, pertanto, verificarsi che lo stesso lavoratore – titolare di 2 o più rapporti di lavoro dipendente in settori diversi compreso quello agricolo – abbia avuto accesso all'ammortizzatore sociale unico sia in ragione del rapporto di lavoro dipendente agricolo che del rapporto di lavoro dipendente non agricolo.
In tali casi, al lavoratore che in ragione della prevalenza di attività di lavoro dipendente agricolo accede all'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2023, ai fini del calcolo della prestazione di disoccupazione spettante saranno valorizzati solo i periodi di fruizione dell'ammortizzatore sociale unico richiesti da aziende agricole e fruiti per effetto della sospensione del rapporto di lavoro agricolo.
Requisito contributivo richiesto
L'equiparazione al lavoro dei periodi di fruizione dell'integrazione al reddito è prevista per i lavoratori del settore agricolo, “ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola”.
L'interpretazione meramente letterale della norma comporterebbe l'applicazione del beneficio in argomento ai soli fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola: resterebbero, pertanto, esclusi dal beneficio i lavoratori agricoli che, in conseguenza dell'emergenza alluvionale, hanno svolto nel 2023 un numero di giornate di lavoro effettivo che, sommate ai periodi di lavoro del 2022, non raggiungono le 102 giornate di lavoro totali richieste quale requisito contributivo per l'accesso all'indennità di disoccupazione agricola.
Per evitare ciò, i periodi di fruizione dell'ammortizzatore unico saranno equiparati al lavoro anche ai fini della ricerca del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro richiesto per l'accesso all'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2023.
Misura dell'indennità
Per il calcolo dell'indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione dell'ammortizzatore sociale unico l'INPS utilizza come retribuzione di riferimento l'importo giornaliero percepito per tale ammortizzatore.
Al riguardo, è previsto che la misura di sostegno spettante ai lavoratori dipendenti del settore privato, per le giornate di mancato svolgimento dell'attività lavorativa, è di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali.
Pertanto, l'importo dell'indennità di disoccupazione agricola spettante per l'anno 2023 sarà pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di ammortizzatore sociale unico fruiti in conseguenza dell'emergenza alluvionale.
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