venerdì 26/01/2024 • 06:00
Il Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2024 ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale, al quale possono accedere anche i soggetti in regime forfetario. Quali sono le novità?
Nell'ambito di attuazione della riforma fiscale (L. 111/2023), il 25 gennaio 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.
Tra le novità più rilevanti è opportuno rimarcare la procedura di accertamento con adesione alla luce anche del nuovo contraddittorio obbligatorio e dell’obbligo di motivazione rafforzata.
Sul tema del concordato preventivo è stata rimossa la soglia di accesso del punteggio ISA pari ad almeno otto, ampliando così la platea dei soggetti potenzialmente interessati al nuovo istituto e, per il 2024, viene prevista l’opportuna sperimentalità per i soggetti forfetari. Confermata, invece, l'impossibilità di accedere per chi ha debiti con il fisco o con gli enti previdenziali pari o superiori a 5.000 euro.
Per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, il contribuente dispone di un ampio lasso temporale che va dal 15 giugno 2024, data in cui sarà disponibile il software dell'Agenzia delle Entrate, al 15 ottobre 2024 per inserire i dati negli apposti applicativi informatici, valutare la proposta di concordato ed eventualmente accettarla.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità di effettuazione della comunicazione telematica.
Effetti dell'accettazione della proposta
Come anticipato, l'accesso al concordato preventivo biennale è previsto anche per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'art. 1 c. 54-89 L. 190/2014.
L'accettazione, da parte del contribuente, della proposta dell'Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. Viene previsto, anche per i contribuenti forfetari, che l'Agenzia delle Entrate provvede alla verifica della correttezza dei versamenti attraverso le ordinarie modalità disciplinate dall'art. 36-bis DPR 600/73. In sostanza, l'Agenzia delle Entrate provvede al controllo automatizzato delle somme non versate, ferma restando la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.
Adempimenti
Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i soggetti mantengono tutti gli adempimenti ordinariamente previsti per coloro che aderiscono al regime forfetario.
Rinnovo del concordato e reddito oggetto di concordato
Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione soggettiva sopra ricordate, l'Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.
Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni oggetto di concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro, è determinato secondo una metodologia che valorizzi, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando, quanto più possibile, l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.
Effetti del concordato ai fini dell'IVA
L'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario.
Rilevanza delle basi imponibili concordate
Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità, per il contribuente, di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.
Al fine di garantire certezza nei rapporti tra Fisco e contribuente, riducendo le possibilità che l'accordo tra le due parti possa venir meno, è previsto che, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50% (nella versione precedente era del 60%) rispetto a quelli oggetto del concordato, il concordato stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui tale differenza si verifica.
Determinazione degli acconti
L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.
Cessazione del concordato
Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui il contribuente
Decadenza del concordato
Il concordato cessa di produrre effetto, per entrambi i periodi d'imposta oggetto dello stesso, nei seguenti casi:
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il 25 gennaio 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo in materia di accertamento tributario. Il provvedimento prevede impor..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.