venerdì 26/01/2024 • 06:00
L'imposta sostitutiva sul TFR è l'imposta che si applica sulla quota di rivalutazione del TFR trattenuto in azienda. Il versamento avviene in due tranches: entro il 16 dicembre di ogni anno l’acconto, entro il 16 febbraio il saldo. L’acconto da versare sarà da commisurare al tasso 2022, mentre il saldo da calcolare viene determinato sulla base del tasso 2023.
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La disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto ha subito una profonda modifica con l'avvento del D.Lgs. 47/2000.
A decorrere, infatti, dal 1°gennaio 2001 ai fini della tassazione fiscale viene tenuta distinta la rivalutazione del TFR ottenuta dalla divisione fra il totale delle retribuzioni lorde erogate ed il coefficiente fisso 13,5, che rappresenta la media delle mensilità in un anno solare.
In pratica quanto accantonato al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per le quote maturate nello stesso anno, va rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso (1,50%) e da uno variabile, pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro l'indice Istat è quello che risulta nel mese in cui è avvenuta l'interruzione.
A partire dal 2021, quindi, all'importo della rivalutazione annuale del TFR viene applicata un'imposta sostitutiva dell'IRPEF nella misura dell'11%, che poi è passata dal 2015 al 17%.
A livello contabile tale imposta deve essere imputata a diretta deduzione del fondo TFR in quanto ...
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Francesco Geria
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