lunedì 22/01/2024 • 12:00
L’INPS, con Circ. 19 gennaio 2024 n. 14, fornisce indicazioni per l’invio telematico delle richieste di trasferimento, a una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione, del montante maturato a seguito del versamento dell’onere dovuto a titolo di riscatto dei corsi universitari di studio.
redazione Memento
Con Circ. 19 gennaio 2024 n. 14, l’INPS fornisce indicazioni per l’invio telematico delle richieste di trasferimento, a una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione, del montante maturato a seguito del versamento dell’onere dovuto a titolo di riscatto dei corsi universitari.
Riscatto dei corsi universitari: cosa sapere
La facoltà di riscatto può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.
Il contributo da riscatto è versato all'INPS in evidenza contabile separata del FPLD e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, “presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto”.
La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria: l’interessato può, quindi, inoltrare la richiesta anche in un momento successivo.
L’esercizio della facoltà di riscatto non fa, pertanto, acquisire la qualità di “iscritto” a una gestione previdenziale e il contributo versato quale onere di riscatto non determina la creazione di una posizione contributiva in una gestione previdenziale, ma viene soltanto accreditato in apposita evidenza contabile separata del FPLD.
Solo dopo avere acquisito l’iscrizione in una gestione previdenziale, l’interessato può avanzare la richiesta di trasferimento del montante maturato nella gestione di iscrizione indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia o sia stato iscritto, quella di preferenza.
Presentazione della domanda
Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:
N.B. Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili. |
La richiesta di trasferimento può essere avanzata solo dopo aver concluso il pagamento dell’importo dovuto per il riscatto (a seguito di versamento totale o parziale del corrispondente onere).
Canale di presentazione della domanda |
Modalità |
---|---|
Web |
L’istanza è presentata attraverso il “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, accessibile dal sito dell’Istituto. Per potere accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0. Dopo la fase di autenticazione, si accede al servizio “Domanda di ricongiunzione, computo e trasferimento riscatto inoccupati” e, quindi, alla sezione “Trasferimento riscatto inoccupati”. Selezionando la funzione “Nuova Domanda” è possibile procedere alla compilazione e al successivo invio della domanda di trasferimento |
Istituti di Patronato |
Nella sezione “Consultazione Domande”, attraverso l’inserimento del codice fiscale o del numero di protocollo dell’istanza di trasferimento è possibile individuare una domanda presentata da un determinato soggetto |
Contact Center Multicanale |
Per gli utenti dotati di SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0, il Contact Center Multicanale compila l’istanza sulla base delle indicazioni fornite dall’iscritto e la invia all’Istituto per la successiva lavorazione. Per tali possessori di SPID almeno di Livello 2, CIE 3.0 o CNS, l’acquisizione potrà avvenire tramite Contact Center Multicanale solo se gli stessi sono dotati di PIN telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale “MyINPS” del portale istituzionale |
Trasferimento del montante nelle Casse per i liberi professionisti e nei Fondi di previdenza dell’UE
La disciplina, che richiama in modo generico le gestioni previdenziali a cui il richiedente è iscritto o è stato iscritto, non pare precludere la possibilità di un trasferimento del montante maturato presso l’INPS agli enti privati di previdenza obbligatoria.
È quindi possibile, nel rispetto dell’autonomia ordinamentale riconosciuta dalla legge alle Casse previdenziali, consentire a tali soggetti l’acquisizione del montante contributivo sulla base delle determinazioni che ogni singolo Ente vorrà adottare.
In tali ipotesi, l’istanza di trasferimento è presentata dall’interessato direttamente alla propria Cassa professionale di iscrizione che, all’esito delle proprie valutazioni, provvede a richiedere all’Istituto le somme dovute.
Allo stesso modo, il trasferimento in argomento è possibile anche verso i Fondi di previdenza dell’UE e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo (da intendersi questi ultimi come gestioni previdenziali di “primo pilastro” e non come fondi pensione privati) e la relativa istanza è presentata presso i Fondi di destinazione.
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Matteo Podda
- Consulente del Lavoro, Studio Nevio Bianchi e PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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