venerdì 19/01/2024 • 17:39
Il 19 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida sull'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. La guida tiene conto dell'aggiornamento del 29 marzo 2023 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento AE del 4 febbraio 2021 che ha dettato le regole di funzionamento del sistema.
redazione Memento
Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l'art. 6 DM 17 giugno 2014 ha disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l'obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.
L'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica. Periodicamente, l'importo complessivo dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.
Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, nell'ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell'imposta di bollo, l'art. 12-novies DL 34/2019 ha previsto che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all'interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall'Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta (Elenco B).
I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all'imposta di bollo e, nel caso di omissione dell'indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l'integrazione elaborata dall'Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.
Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell'integrazione elaborata dall'Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall'integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell'Agenzia.
La guida tiene conto dell'aggiornamento del 29 marzo 2023 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento AE del 4 febbraio 2021 che ha dettato le regole di funzionamento del nuovo sistema.
Si ricorda, infine, che i termini per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono fissati al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Considerato che il 2024 è bisestile il versamento di febbraio potrà essere eseguito entro il giorno 29.
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