sabato 20/01/2024 • 06:00
Il 31 gennaio 2024 è il termine ultimo per la dichiarazione dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari del trimestre precedente. Sono tenuti all'adempimento le banche e gli istituti di credito autorizzati a procedere all'emissione di assegni circolari.
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L'imposta di bollo in merito agli assegni circolari è disciplinata dall'art. 10, della Tariffa allegato A, parte prima, al DPR 642/72 che ne prevede il relativo pagamento, fin dall'origine e nella misura del 6 per mille per ogni anno, per gli assegni circolari emessi in conformità del Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.
Nella determinazione della base imponibile cui applicare l'aliquota del 6 per mille, occorre tener conto anche dell'ammontare complessivo di tutti gli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare, ivi compresi gli assegni in forma libera.
Sul punto si ricorda che, ai sensi dell'art. 49 c. 10 D.Lgs. 231/2007, per ogni assegno circolare rilasciato in forma libera deve essere corrisposta la somma di euro 1,50. Le modalità di pagamento di tali somme sono le stesse previste per l'imposta del 6 per mille dovuta sugli assegni circolari. A tal fine, nella denuncia trimestrale presentata al competente ufficio delle entrate, devono essere indicati separatamente anche il numero degli assegni circolari emessi in forma libera nel trimestre di riferimento e la relativa somma dovuta. È opportuno, inoltre, evidenziare che, gli assegni circolari in forma libera d...
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