mercoledì 10/01/2024 • 16:45
La Cassazione, con l'ordinanza n. 591 dell'8 gennaio 2024, ha stabilito che in caso di frode del soggetto estero il rappresentante fiscale non è responsabile solidalmente, a meno che non abbia partecipato attivamente all'operazione.
redazione Memento
Il caso
Con l'ordinanza n. 591 dell'8 gennaio 2024, la Cassazione ha stabilito che in caso di frode del soggetto estero il rappresentante fiscale non è responsabile solidalmente, tranne che nell'ipotesi in cui abbia partecipato attivamente all'operazione contra legem.
Nel caso di specie, una società di San Marino ha emesso fatture senza assoggettarle a IVA attraverso un sistema frodatorio di false attestazioni di trasporto, attribuendo una responsabilità solidale al suo rappresentante fiscale italiano.
La CTR dell'Emilia Romagna ha ritenuto che andasse accertato se i fatti in questione fossero idonei a fondare la responsabilità solidale del rappresentante italiano con la società sanmarinese nei confronti del Fisco italiano, ma ha anche dedotto questa responsabilità dalla sua conoscibilità dell'illecito, senza alcuna altra prova al riguardo.
L'ordinanza della Cassazione
La Cassazione, a tal riguardo, ha stabilito che a rilevare è l'effettiva esecuzione delle operazioni di frode, non l'astratta conoscibilità né la concreta conoscenza delle stesse. Il meccanismo della rappresentanza ha unicamente lo scopo di consentire al fisco di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all'estero, pertanto il contratto di mandato non può di per sé determinare una responsabilità solidale del rappresentante.
A differenza del rappresentante fiscale ai fini delle imposte sul reddito, per il quale vige il criterio della intera tassabilità del reddito prodotto in Italia anche nei confronti delle società non residenti e prive di stabile organizzazione e che, quindi, assume l'obbligazione tributaria in relazione al complesso dell'attività produttiva di reddito, il rappresentante fiscale ai fini dell'IVA non diviene punto di riferimento di tutte le operazioni effettuate dal mandante estero nel territorio dello Stato, poiché è il soggetto non residente a restare destinatario diretto di qualunque altra norma che non debba transitare attraverso il rappresentante fiscale (Cass. 15 giugno 2001 n. 8122).
Ai fini della responsabilità del rappresentante fiscale deve sussistere una condotta a questi imputabile, con riguardo alle operazioni contestate, rilevando anche la mera fattuale ingerenza nel perfezionamento dell'operazione.
Fonte: Cass. 8 gennaio 2024 n. 591
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