Con la Circolare del 21 dicembre 2023 n. 33, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alle imprese che esercitano, nell'ambito del comparto della nautica da diporto, la propria attività mediante la concessione in uso di unità da diporto mediante contratti di noleggio e di locazione.
Nel dettaglio, la Circolare in commento analizza:
- la distinzione tra contratto di noleggio e altre figure contrattuali;
- i contratti di locazione e di noleggio delle unità di diporto;
- la portata della norma agevolativa per le imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto.
Bonus Mezzogiorno
Vale preliminarmente ricordare che è riconosciuto un credito d'imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2023, effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Al riguardo, si rammenta che, in ogni caso, sono esclusi dalla fruizione del credito d'imposta mezzogiorno le imprese che operano nel “settore dei trasporti” di cui al punto 45) dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 , espressamente richiamato dall'articolo 13 («Campo d'applicazione degli aiuti a finalità regionale») del medesimo regolamento tra i comparti ai quali non si applicano le regole previste per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti e al funzionamento (cfr. comma 100 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2016 e punto 1.1 della Circolare n. 32/E del 2022).
Nautica da diporto
La Circolare in commento precisa che se il proprietario dell'imbarcazione assume il ruolo di armatore, anche in base alla presunzione dell'art. 24-bis c. 8 D.Lgs. 171/2005, (in mancanza della dichiarazione di armatore si presume tale il proprietario o, in caso di unità da diporto concesse in leasing, si presume come armatore l'utilizzatore dell'unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria) l'utilizzo a “fini commerciali” di unità da diporto mediante la stipula di un contratto di locazione (o di noleggio) risulta fisiologico rispetto allo scopo dell'investimento operato e, pertanto, non comporta un'interruzione del vincolo funzionale con la struttura produttiva e la sua destinazione a un'altra «struttura produttiva», circostanza che comporterebbe una rideterminazione del bonus mezzogiorno.
Fonte: Circ. AE 21 dicembre 2023 n. 33