giovedì 30/11/2023 • 06:00
Con la Risp. AE 29 novembre 2023 n. 471, l'Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento in merito alla chiusura del fallimento ''in pendenza di giudizi'' ed al ''dies a quo'' ai fini dell'emissione della nota di variazione in diminuzione.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 29 novembre 2023 n. 471, fornisce un chiarimento in merito alla chiusura del fallimento ''in pendenza di giudizi'' ed al ''dies a quo'' ai fini dell'emissione della nota di variazione in diminuzione.
Secondo il Fisco, in ipotesi di chiusura del fallimento ''in pendenza di giudizi'', le note di variazione emesse ex art. 26 c. 2 DPR 633/72 potranno essere emesse, in linea generale, solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto (momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori).
D'altronde, se è pur vero che l'attuale formulazione dell'art. 26 DPR 633/72, come modificato dall'art. 18 DL 73/2021, con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, consente:
- al comma 3bis, di emettere note di variazione in diminuzione «in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale [...]»;
- al comma 5bis, di emettere note di variazione in aumento «Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte [...]»; è anche vero che, il comma 2 del citato articolo 18 dispone espressamente che, «Le disposizioni di cui all'art. 26 c. 3bis lettera a) e c. 5 DPR 633/72, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso», così lasciando inalterata la disciplina previgente con riguardo alle procedure pregresse.
Anche nel caso oggetto di interpello, dunque, trattandosi di procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, non può che trovare applicazione il precedente disposto dell'art. 26 DPR 633/72 che, come già detto, fissando il dies a quo per l'emissione delle note di variazione in diminuzione al momento in cui si ha certezza dell'infruttuosità della procedura concorsuale nell'ipotesi di chiusura del fallimento ''in pendenza di giudizi'', richiede di attendere il termine dei predetti giudizi e l'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto.
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Matteo Dellapina
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