mercoledì 29/11/2023 • 14:14
In presenza di una dichiarazione cumulativa occorre verificare se il valore complessivo dei dazi evasi con riguardo a tutti i singoli che compongono la dichiarazione doganale superi o meno il 5% dei dazi dichiarati.
redazione Memento
Al fine di conformarsi ai principi indicati dalla Corte di Cassazione e nel rispetto del principio di proporzionalità sancito dall’art. 42 CDU, l'Agenzia delle Dogane, con la circolare del 29 novembre 2023 n. 25, fornisce, a parziale rettifica della nota prot. n. 16407/RU del 9 febbraio 2015, alcune indicazioni circa le modalità di irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 303 TULD.
In presenza di una dichiarazione cumulativa occorre, in primo luogo, verificare se il valore complessivo dei dazi evasi con riguardo a tutti i singoli che compongono la dichiarazione doganale superi o meno il 5% dei dazi dichiarati (profilo genetico). Tale verifica va effettuata con riguardo all'insieme dei singoli articoli che compongono la dichiarazione doganale e non già rispetto a ciascun singolo (valutazione complessiva).
A tal fine si chiarisce che, se in fase di accertamento l'Ufficio destina la porzione di un singolo dichiarato alla costituzione di un nuovo singolo o ad un singolo già esistente nella dichiarazione, tale operazione non determina un'eccedenza dei dazi complessivamente accertati rispetto a quelli dichiarati.
Una volta effettuata tale verifica, se il valore complessivamente accertato risulta inferiore al 5% rispetto a quello originariamente dichiarato, si applica la sanzione prevista dall'art. 303, comma 1 del TULD; qualora, invece, il valore complessivo accertato risulti essere superiore al 5% rispetto a quanto originariamente dichiarato, si applica la sanzione come indicata al comma 3 del medesimo articolo 303.
In entrambi i casi, devono essere individuate tante violazioni quanti sono i singoli che hanno concorso a determinare l'eccedenza e deve essere irrogata una sola sanzione, la più grave aumentata da un quarto al doppio, nel rispetto della regola del cumulo giuridico di cui all'art. 12 c. 1 D.Lgs. 472/97.
Nel compiere tale operazione, si ribadisce, non devono essere tenuti in considerazione i “nuovi” singoli, emersi a seguito dell'accertamento, che non abbiano comportato maggiori diritti (ad esempio perché accertati all'esito di una suddivisione di ufficio di altri singoli già presenti in dichiarazione).
È bene precisare che possono verificarsi fattispecie in cui l'irrogazione della sanzione individuata secondo il cumulo giuridico è più gravosa della somma delle sanzioni che sarebbero irrogate applicando la regola del cumulo materiale (cioè tante sanzioni quante sono le violazioni).
È, pertanto, opportuno effettuare sempre tale verifica e applicare il cumulo materiale solo nel caso in cui tale trattamento sia più favorevole per il debitore rispetto alla sanzione calcolata secondo il cumulo giuridico.
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