lunedì 27/11/2023 • 11:08
L’INPS, con il Mess. 24 novembre 2023 n. 4192, fornisce alcune precisazioni relative al requisito della cessazione del rapporto di lavoro (necessario per accedere a APE sociale e pensione “precoci”), con particolare riferimento alle cessazioni avvenute durante il “blocco dei licenziamenti” a seguito di accordo aziendale.
redazione Memento
L'INPS, con il Mess. 24 novembre 2023 n. 4192, fornisce indicazioni circa la possibilità, per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all'accordo consensuale previsto durante il periodo del “blocco dei licenziamenti” (art. 14 DL 104/2020 conv. in L. 126/2020) di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all'indennità di APE sociale.
La legge prevede ipotesi tassative di cessazione del rapporto di lavoro per coloro che accedono ai benefici dell'APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori “precoci” in qualità di disoccupati. Tra le causali indicate rientra la risoluzione consensuale in sede “protetta” (art. 7 L. 604/66).
La normativa relativa al blocco dei licenziamenti durante l'epidemia da COVID-19 ha sospeso le procedure in corso di cui al citato articolo 7, prevedendo però che le sospensioni e le preclusioni non si applicassero nel caso di “accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo”. Anche in favore dei lavoratori aderenti al menzionato accordo è stato previsto il riconoscimento del trattamento di disoccupazione.
Pertanto, la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all'accordo consensuale (art. 14 DL 104/2020 conv. in L. 126/2020) rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Indicazioni per i lavoratori precoci
L'art. 1, c.179 e 199, L. 232/2016 prevede le medesime causali di cessazione del rapporto di lavoro per l'accesso all'indennità di APE sociale e alla pensione precoci in qualità di disoccupato.
Si conferma, pertanto, che come già indicato da prassi INPS (Circ. INPS 25 maggio 2022 n. 62) in materia di APE sociale, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell'attività aziendale” rientrano tra le causali anche per l'accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
L'anticipo pensionistico “APE sociale” è una misura riservata a disoccupati, caregivers, invalidi almeno al 74% e addetti a lavori gravosi che abbiano compiuto almeno 63 anni e 5 mesi di età e non siano titolari di pens..
Francesca Bicicchi
- Consulente del Lavoro in Roma e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.