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martedì 28/11/2023 • 06:00

Fisco IMPOSTA MUNICIPALE

IMU 2023: versamento del saldo entro il 18 dicembre

Scade il 18 dicembre 2023 (il 16 cade di sabato) il termine per il versamento del saldo dell'IMU per l'anno 2023. Restano confermate le esenzioni a favore dei fabbricati ubicati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, gli immobili occupati abusivamente e gli edifici collabenti.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 1 min.
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L'IMU obbligatoria

L'imposta municipale unica è dovuta, ai sensi dell'art. 1 c. 761 L. 160/2019, per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dei singoli immobili, siano essi terreni o fabbricati. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. Ogni ente locale, a norma dell'art. 1 c. 168 L. 296/2006, deve stabilire, “per ciascun tributo di propria competenza”, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o i rimborsi non sono eseguiti, ovvero gli importi minimi da corrispondere. In particolare, il singolo Comune ha la facoltà di determinare l'importo minimo al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento dell'IMU. Il calcolo dell'IMU dovrà essere effettuato separatamente per acconto e saldo, individuando le effettive condizioni soggettive e oggettive dell'immobile intervenute nel corso di ciascun semestre.

Le scadenze

L'imposta si versa in 2 rate:

  • acconto entro il 16 giugno 2023. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
  • saldo entro il 18 dicembre 2023 (il 16 cade di sabato). Il versamento della seconda rata è pari all'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base delle aliquote vigenti per l'anno di competenza (in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre della eventuale delibera del Comune, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l'anno precedente), detratto il versamento effettuato come prima rata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

I soggetti legittimati

Il presupposto IMU, che definisce i casi in cui è obbligatorio il versamento della tassa sulla casa, è il possesso di fabbricati, esclusa l'abitazione principale (salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); aree fabbricabili; terreni agricoli, ecc.

Le esenzioni principali

Si ricorda che l'IMU non si paga sulla prima casa, l'abitazione principale, a patto che questa non rientri tra le categorie degli immobili di lusso. Inoltre, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli (con la condizione di essere posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali a determinate condizioni e ricadenti in alcune zone). Sono altresì sono esenti dall'imposta determinati immobili posseduti dalla P.A. e dagli enti non commerciali per attività assistenziali, previdenziali, ricerca scientifica e sportiva; nonché, fabbricati classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, con destinazione ad usi culturali; destinati esclusivamente all'esercizio del culto e appartenenti agli Stati esteri, ecc.

Le esenzioni particolari

La Legge di Bilancio 2023 ha ampliato le ipotesi di esenzioni dal versamento dell'IMU a partire dall'anno in corso, prevedendo che l'imposta non è dovuta in caso di occupazione abusiva dell'immobile posseduto. Nello specifico, l'art. 1 c. 759 lett. g-bis) L. 160/2019 dispone l'esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia di occupazione abusiva o qualora sia iniziata un'azione giudiziaria penale. Inoltre, con tale disposizione, il Legislatore ha ulteriormente previsto che la fruizione dell'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione al Comune di riferimento, così come è richiesto l'invio della stessa in caso di cessazione dei presupposti per fruire dell'esonero.

Ulteriori esenzioni di natura temporanea e, quindi, fino al 31 dicembre 2023, riguardano i fabbricati ubicati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, ovvero i “fabbricati interessati” dal sisma presenti in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto; inoltre, gli edifici interessati dal sisma e presenti nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno.

Da ultimo, si conferma l'esenzione per gli immobili merce e, come precisato recentemente dal MEF (risoluzione 16 novembre 2023, n. 4/DF) per edifici collabenti privi di rendita.

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Paola Aglietta

- Dottore Commercialista e Revisore Legale in Torino

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