venerdì 24/11/2023 • 14:15
Con la circolare del 17 novembre 2023 n. 23, l'Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti sullo svincolo delle merci prima della definizione dei controlli documentali, scanner e fisici.
redazione Memento
L'art. 194 Reg. (UE) 952/2013 (CDU) stabilisce che le autorità doganali procedono allo svincolo delle merci non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione in dogana sono state verificate oppure accettate senza verifica, sempre che siano soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime indicato e sempre che siano state applicate le eventuali restrizioni e le merci non formano oggetto di divieti.
Inoltre, il medesimo articolo stabilisce che si procede allo svincolo anche quando la verifica non può essere ultimata entro un termine ragionevole e la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria.
Tale verifica può essere una di quelle elencate all'articolo 188, ovvero una loro combinazione:
Al riguardo, le Dogane precisano che, in generale, le indicazioni contenute nei profili inseriti nel circuito doganale di controllo hanno lo scopo di segnalare il rischio o i rischi prevalenti associati all'operazione doganale e, conseguentemente, indirizzare il funzionario nelle attività di verifica.
L'art. 245 Reg. 2447/2015, precisa, tra l'altro, che se le autorità doganali nutrono dubbi sull'applicabilità di divieti o restrizioni e se a questi dubbi non può essere data risposta se non al termine dei controlli intrapresi dalle suddette autorità, le merci in causa non possono essere oggetto di svincolo.
Qualora non sia diversamente ed espressamente indicato nel profilo di rischio, il dubbio che può motivare il mancato svincolo, in attesa ad esempio del risultato di analisi ovvero di acquisire ulteriore documentazione da esaminare, deve basarsi su fatti concretamente constatati dal funzionario addetto alla verifica che possono riferirsi sia alla documentazione visionata sia alla merce visitata.
In assenza di indicazioni nel profilo di rischio e/o di dubbi concreti manca la base motivazionale al diniego di svincolo.
Il diniego di svincolo, fondato su un dubbio non supportato da elementi riscontrati durante l'attività di verifica, da indicare nella motivazione del provvedimento stesso, sarebbe, infatti, facilmente impugnabile in quanto illegittimo.
Infine, le Dogane precisano che nell'eventuale presenza di dubbi aventi rilievo tributario, ovvero di elementi per ipotizzare un importo di dazi all'importazione maggiore rispetto a quanto indicato dall'operatore nella dichiarazione doganale, lo svincolo ex articolo 195 CDU è condizionato, salvo casi particolari ivi indicati, al pagamento dei diritti o alla costituzione di una garanzia a copertura dell'obbligazione potenziale.
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Piero Bellante
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