mercoledì 22/11/2023 • 14:54
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE del 21 novembre 2023 il Reg. UE 2023/2579 che prevede che le modifiche all’IFRS 16 soddisfano i criteri di adozione e procede a recepire gli amendment all’IFRS 16 pubblicati da IASB e relativi alla vendita con patto di retrolocazione.
redazione Memento
La Commissione europea ha recepito le Modifiche all’IFRS 16 - Leasing, pubblicate da IASB il 22 settembre 2022; l'IFRS 16 stabilisce le modalità con cui una società deve rilevare, valutare, esporre nel bilancio e comunicare informazioni integrative sui leasing. Le modifiche all’IFRS 16 ora recepite dalla commissione specificano in che modo il locatario - venditore valuta successivamente le operazioni di vendita e retrolocazione che soddisfano i requisiti dell’IFRS 15 per essere contabilizzati come vendita (Reg. 2023/2579/UE che modifica il Reg. 2023/1803/UE per quanto riguarda l'IFRS 16)
Dopo consultazione dell'EFRAG, la Commissione concludeeche le modifiche all’IFRS 16 soddisfano i criteri di adozione pertanto, le imprese applicano le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2024 o successivamente.
Come noto, un’operazione di vendita e retrolocazione (sale and lease back) è costituita dalla vendita di un bene da parte di un venditore e dal riacquisto della stessa attività attraverso la stipula di un leasing. Una caratteristica delle operazioni di vendita e retrolocazione è rappresentata dal fatto che il prezzo di vendita e i canoni sono di solito interdipendenti. Il problema fondamentale è di definire se l’operazione rappresenta una vendita autentica, in cui la maggior parte dei rischi e dei benefici sono trasferiti all’acquirente, mentre il venditore continua ad utilizzare il bene esponendosi a parte dei (ma non sostanzialmente a tutti) i rischi e benefici, oppure se si tratta solo di un’operazione con finalità finanziarie, tributarie o di altro genere, in cui i rischi/benefici derivanti dalla proprietà del bene restano, nella sostanza, in capo al venditore/locatario. L’IFRS 16 disciplina l’argomento: se il locatario venditore trasferisce l’attività ad un’altra entità (il locatore acquirente) e prende indietro in leasing l’attività dal locatore acquirente, sia il locatario venditore che il locatore acquirente devono contabilizzare il contratto di trasferimento e il leasing ai sensi dell’IFRS 16.
Per stabilire se il trasferimento dell’attività costituisce una vendita, le entità devono applicare le disposizioni per determinare il momento in cui è adempiuta «l’obbligazione di fare» ai sensi dell’dell’IFRS 15; allo stesso modo si applica l’IFRS 15 per determinare se il trasferimento dell’attività è contabilizzato come una vendita dell’attività stessa.
Una vendita e una retrolocazione si qualificano come vendita se l'acquirente locatore ottiene il controllo dell'attività sottostante.
Il venditore-locatario misura un bene d'uso derivante dal leaseback come la percentuale del precedente valore contabile dell'attività che si riferisce al diritto d'uso trattenuto.
Il guadagno (o perdita) riconosciuto dal venditore è limitato alla percentuale del guadagno totale (o perdita) che si riferisce ai diritti trasferiti all'acquirente-locatario.
Qualsiasi differenza tra il corrispettivo di vendita e il fair value dell'attività è un pagamento anticipato delle rate di leasing (se il prezzo di acquisto è inferiore ai termini di mercato) o un finanziamento aggiuntivo (se il prezzo di acquisto è superiore ai termini di mercato). La stessa logica si applica se i pagamenti del leasing non sono a tassi di mercato.
Fonte: Reg. 2023/2579/UE (GU dell'UE 21 novembre 2023 Serie L)
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