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martedì 21/11/2023 • 06:00

Lavoro DALL’INPS

Personale servizi ambientali, contribuzione aggiuntiva

Nuove istruzioni sulle contribuzioni ulteriori dovute dai datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (Mess. INPS 20 novembre 2023 n. 4104).

 

a cura di

redazione Memento

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I datori di lavoro, rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali sono tenuti al versamento, dalla decorrenza del Fondo medesimo, di “un ulteriore contributo”, aggiuntivo rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo.

Sulla novità - prevista dall'art. 9, c. 4, DM 9 agosto 2019 come modificato dall'art. 4, c. 2, DM 29 settembre 2023 - è intervenuto l'INPS per fornire alcune istruzioni.

Come ricordato dall'Istituto, la contribuzione ordinaria, a partire dal periodo di paga novembre 2023, deve essere versata da tutti i datori di lavoro rientranti nell'ambito applicativo del Fondo, che occupano almeno un dipendente (cfr. Mess. INPS 7 novembre 2023 n. 3901). Al riguardo, l'aliquota contributiva ordinaria è pari allo 0,45%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano almeno un dipendente e sino a 15 dipendenti, ed è pari allo 0,65% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti.

Le contribuzioni ulteriori, oggetto delle nuove istruzioni, sono le seguenti:

a) versamento di un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;

b) versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.

Dette contribuzioni, destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sono dovute a decorrere dal periodo di paga ottobre 2019 alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019, istitutivo del Fondo (cfr. Circ. INPS 17 giugno 2021 n. 86), salvo per il versamento da parte dei datori di lavoro del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata” (di cui alla lettera b) che,  per effetto delle modifiche apportate dal citato DM 29 settembre 2023, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.

La denuncia e il versamento della contribuzione in esame da parte dei datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo, dovranno essere effettuati secondo le nuove indicazioni fornite dall'INPS.

Per quanto attiene al versamento del contributo in misura fissa (10 euro) il recupero della contribuzione arretrata relativa al periodo da ottobre 2019 a novembre 2023 deve avvenire nei 3 mesi di competenza successivi alla pubblicazione del presente messaggio (dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024).

Per quanto attiene invece al versamento della contribuzione di cui alla lettera b), trattandosi esclusivamente di arretrati, devono essere valorizzati nei tre mesi di competenza successivi alla pubblicazione del presente messaggio (dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024), utilizzando il codice “M075”.

Fonte: Mess. INPS 20 novembre 2023 n. 4104

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