lunedì 20/11/2023 • 06:00
Il Dipartimento delle Finanze ha reso alcune precisazioni in ordine a diverse problematiche legate all'applicabilità dell'IMU ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni (Ris. DF 16 novembre 2023 n. 4).
redazione Memento
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Il Dipartimento delle Finanze ha fornito alcune precisazioni in ordine all'applicabilità dell'IMU ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni (Ris. DF 16 novembre 2023 n. 4).
Fabbricati collabenti
Come noto, i fabbricati in questione sono beni immobili presenti nell'archivio del Catasto Edilizio Urbano (o Catasto dei fabbricati), seppur privi di rendita. In particolare, sono classificati nella categoria catastale F/2, trattandosi di immobili diroccati, ruderi, ovvero beni immobili caratterizzati da notevole livello di degrado, che ne determina l'assenza di autonomia funzionale e l'incapacità reddituale temporalmente rilevante.
Al riguardo, il Dipartimento ha chiarito che:
Sul punto, a favore delle proprie tesi, la nuova Risoluzione richiama la giurisprudenza di legittimità e, in particolare, la Cass. 28 marzo 2019, n. 8620 riguardante l'ICI (ma le medesime osservazioni possono essere mutuate anche per l'IMU) ove legge che il “fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito”.
Fabbricati rurali strumentali
Relativamente ai fabbricati rurali strumentali, il Dipartimento, discostandosi da quanto sostenuto dai Comuni, ritiene che ai fini dell'applicazione dell'aliquota IMU ridotta pari allo 0,1% non è richiesta la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004 in capo al soggetto passivo IMU o all'utilizzatore dell'immobile.
Al riguardo la Risoluzione richiama la giurisprudenza di legittimità che con la sentenza Cass. 24 agosto 2021 n. 23386 ha ribadito l'orientamento ormai consolidato, secondo la quale l'identificazione della ruralità dei fabbricati oggetto del beneficio fiscale si correla esclusivamente al dato catastale, anche dopo la nuova procedura di annotazione negli atti catastali, prevista dall'art. 13 c. 14-bis DL 201/2011 per il riconoscimento del requisito di ruralità per gli immobili strumentali.
Altro aspetto contestato ai Comuni riguarda la loro tendenza a richiedere, ai fini della sussistenza del carattere di ruralità, specifica documentazione attestante lo svolgimento dell'attività agricola. Sul punto la Risoluzione ribadisce che “La sussistenza di detto carattere è attestata, in particolare, dal classamento nella categoria catastale D/10 o dall'apposizione della relativa specifica annotazione”.
Alla stessa stregua il Dipartimento considerata anche la pretesa del Comune di non ritenere il comodato titolo idoneo a dimostrare la sussistenza del requisito di ruralità, atteso che, per il riconoscimento della ruralità del fabbricato, è dirimente la sola risultanza catastale.
Conduzione associata di terreni
Al riguardo il Dipartimento ha chiarito che il contratto di rete e il contratto di compartecipazione agraria concretizzano – proprio in ragione della struttura e della finalità che il legislatore ha voluto riconoscere agli stessi – forme di conduzione associata dei terreni agricoli, che, per la loro stessa natura, comportano una gestione condivisa dei terreni in argomento, pena lo snaturamento del contratto stesso. Conseguentemente, a parere del MEF e diversamente da quanto ritenuto dai Comuni, se vengono rispettati tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l'applicazione dell'esenzione dall'IMU prevista dall'art. 1 c. 758 L 160/2019, il quale, si ricorda, dispone che sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione.
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